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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara

Interessi passivi - Interessi passivi per ravvedimento - Deducibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

accertamento circa la deducibilità fiscale degli interessi passivi sostenuti dal contribuente, compresi quelli corrisposti per tardiva riscossione, prolungata rateazione, recupero di rimborsi errati e versamenti omessi o insufficenti (interessi per ravvedimento)

La decisione

la Corte ha ritenuto che gli interessi passivi sono disciplinati in via speciale dall'art. 63 del D.P.R. n. 917/1986 (ora art. 96) e, nell'ambito di tale disciplina speciale, rientrano anche le somme corrisposte ai sensi dei D.P.R. n. 602/1973 e n. 600/1973 come interessi per tardiva riscossione, interessi per prolungata rateazione, interessi sul recupero di somme erroneamente rimborsate e interessi su versamenti omessi o ritardati. Ne consegue che tali interessi, avendo natura di componenti negative di reddito collegati alla stessa causa giuridica degli interessi attivi su crediti d'imposta, sono deducibili

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 art. 63 (ora art. 96)

    disciplinazione speciale degli interessi passivi che prevale sulla disciplina generale e consente la deducibilità degli interessi pagati connessi a obbligazioni tributarie

  • art. 75 TUIR (ora art. 109) - norma generale

    considerata regola generale che viene derogata nell'ambito applicativo dalla norma speciale sugli interessi passivi

  • D.P.R. n. 602/1973 (art. 20, art. 21, art. 43)

    le somme corrisposte per tardiva riscossione su iscrizione a ruolo, per prolungata rateazione e per recupero di somme erroneamente rimborsate rientrano nella disciplina degli interessi passivi deducibili

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 36-bis (art. 9)

    gli interessi relativi a versamenti diretti omessi, ritardati o insufficienti iscritti a ruolo sono assimilati a interessi passivi deducibili

  • Codice Civile art. 1282

    argomentazione di coerenza giuridica: se gli interessi attivi su crediti d'imposta sono componenti positivi di reddito quando percepiti, analogicamente gli interessi pagati per la stessa causa giuridica devono poter costituire componenti negative deducibili

Massime di principio

  • Gli interessi passivi collegati a obbligazioni tributarie rientrano nella disciplina speciale del TUIR (art. 63/96) e, quando paghati dal contribuente per cause riconducibili a imposte iscritte a ruolo o a versamenti omessi/insufficienti, sono deducibili come componenti negative di reddito.
  • La norma speciale sugli interessi passivi prevale sulla disciplina generale dei componenti di reddito; quindi, in presenza di interessi di natura tributaria, va applicata la disciplina specifica anche se il versamento è effettuato per ravvedimento o per iscrizione a ruolo.
  • Per coerenza sistematica, gli interessi attivi su crediti d'imposta tassati quando percepiti trovano corrispondenza nella deducibilità degli interessi pagati per identica causa giuridica: la funzione economica e giuridica dell'elemento determina il trattamento fiscale.
  • In casi analoghi è importante documentare la natura tributaria degli interessi (atto di iscrizione a ruolo, comunicazioni amministrative, quietanze di ravvedimento) e collegarli chiaramente all'esposizione fiscale dell'impresa per ottenere la deduzione.
  • Occorre distinguere sempre interessi da sanzioni: le sanzioni hanno disciplina diversa e non sono automaticamente deducibili; la qualificazione giuridica dell'importo è decisiva per la deducibilità.

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