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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

TARI - Definizione agevolata - Regolamento - Approvazione - Delibera Comune Perugia- Criteri - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del rigetto (6/6/2018) dell'istanza di definizione agevolata TARI per gli anni 2016-2017. Il regolamento comunale (Del. C.C. n.25/19-02-2018, art.2 comma 2) prevedeva una dichiarazione in sanatoria entro il 30/06/2018 per i soggetti non in regola con l'obbligo dichiarativo di cui all'art.10, escludendo l'applicazione della sanzione del 100%. La ricorrente era proprietaria di immobile non denunciato per il periodo 2015-2017; però aveva presentato una dichiarazione in data 15/01/2018 (con decorrenza 1/11/2015) a seguito di verbale ispettivo, e successivamente, il 31/05/2018, aveva chiesto la definizione agevolata. Il nucleo controverso è se il requisito soggettivo della norma (essere non in regola con l'obbligo dichiarativo al momento della domanda) ricorresse in presenza di una precedente regolarizzazione conseguente a verbale ispettivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado: ha respinto l'appello principale della società e ha accolto l'appello incidentale proposto da G. s.p.a., ritenendo che al momento della presentazione dell'istanza (31/05/2018) la ricorrente fosse già in regola con l'obbligo dichiarativo (dichiarazione del 15/01/2018) e quindi non ricorressero i presupposti per beneficiare della definizione agevolata. La CTR ha quindi condannato la società xxxxx alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, in favore di G. s.p.a., nella misura di €2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Regolamento per la definizione agevolata TARI (Del. C.C. n.25 del 19/02/2018), art.2 comma 2

    I soggetti passivi della Tassa sui rifiuti, non in regola con l'obbligo dichiarativo di cui all'articolo 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-Componente TARI, possono presentare la predetta dichiarazione a sanatoria entro il 30 giugno 2018 senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento nella fase dell'emissione degli avvisi di accertamento da parte del Gestore del servizio di igiene urbana.

    Norma agevolativa di stretta interpretazione riservata ai soggetti effettivamente non in regola con l'obbligo dichiarativo al momento della domanda; mira a favorire l'emersione degli inadempienti non ancora individuati dall'ente e non ad agevolare soggetti già regolarizzati a seguito di ispezione.

  • Regolamento TARI, art.10

    Indica l'obbligo dichiarativo cui il beneficio è ancorato; il requisito di 'non essere in regola' è sostanziale per l'accesso all'agevolazione.

  • Regolamento TARI, art.7

    Prevede l'efficacia/entrata in vigore del regolamento (menzionata nel giudizio come avente effetto retroattivo dal 1° gennaio) ma non muta il requisito soggettivo per l'agevolazione.

  • Costituzione, art.53

    Rammentata per il principio che le norme agevolative costituiscono deroghe al principio generale di tassazione e pertanto vanno interpretate in modo restrittivo.

  • D.Lgs. 546/1992, art.15 comma 2

    Richiamato in relazione ai presupposti per la compensazione delle spese; la CTR ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la compensazione invocata dalla ricorrente e abbia applicato il criterio generale della soccombenza.

  • Cassazione civile, sez. trib., 16/11/2012 n.20117

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali.

  • Cassazione, 25/03/2014 n.6950

    Richiamata in relazione al principio che per TARES/TARI il soggetto passivo deve presentare un'unica dichiarazione iniziale e poi eventuali variazioni, con la conseguenza che l'obbligo dichiarativo si estende nel tempo fino alla regolarizzazione.

Massime di principio

  • Le norme di definizione agevolata fiscali sono di stretta interpretazione: il beneficio spetta solo ai soggetti che, al momento della domanda, risultano effettivamente non in regola con l'obbligo dichiarativo previsto dalla norma di riferimento.
  • La presentazione di una dichiarazione che regolarizza la posizione prima della domanda di sanatoria esclude l'accesso all'agevolazione, anche se la regolarizzazione è avvenuta a seguito di un verbale ispettivo.
  • Per il tributo TARI (ex TARES) la regola della 'dichiarazione unica' può impedire di considerare autonome le singole annualità ai fini dell'accesso alla definizione agevolata: il requisito soggettivo (essere non in regola) va valutato alla luce della disciplina dichiarativa complessiva.
  • Chi intende ottenere benefici per regolarizzare posizioni tributarie deve verificare attentamente il requisito temporale e soggettivo previsto dal regolamento locale; la prova del mancato adempimento al momento della domanda è cruciale.
  • In giudizio, l'insussistenza del requisito per l'agevolazione comporta generalmente la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza; la compensazione delle spese è un'eccezione che richiede specifici presupposti.

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