Sentenza del 16/12/2016 n. 26030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che riconosceva al contribuente il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1999 e 2000. Ha sostenuto che A.G. aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 7, e che tale adesione precludeva qualsiasi richiesta di rimborso relativa agli anni definiti. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza sia sulla prova dell'adesione al condono sia sull'assenza di un'autonoma organizzazione professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati. Ha stabilito che la deduzione dell'intervenuta definizione agevolata può essere proposta anche per la prima volta in appello, perché costituisce un'eccezione in senso improprio, rilevabile anche d'ufficio, e che l'adesione al condono preclude il rimborso delle imposte relative agli anni definiti, anche quando il rimborso sia richiesto sostenendo l'assenza del presupposto impositivo dell'IRAP. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla prova dell'adesione al condono, mentre ha confermato come corretta la valutazione sull'assenza di autonoma organizzazione, non adeguatamente contestata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'adesione alla definizione agevolata impedisce al contribuente di chiedere il rimborso delle imposte relative agli anni oggetto di condono, anche quando il rimborso sia fondato sull'asserita inesistenza del presupposto dell'imposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di nuove eccezioni in appello
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non impedisce di dedurre gli effetti di una sanatoria fiscale, poiché tale deduzione integra un'eccezione in senso improprio, con rilevanza pubblicistica, rilevabile anche d'ufficio.
La censura sulla motivazione deve rispettare i requisiti di specificità previsti dalla norma; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto parzialmente fondato.
Massime di principio
- L'adesione a un condono o a una definizione agevolata normalmente chiude la posizione fiscale relativa agli anni definiti e preclude successive domande di rimborso, anche se il contribuente sostiene che l'imposta non fosse dovuta in radice.
- Gli effetti di una sanatoria fiscale possono essere fatti valere anche per la prima volta in appello e possono essere rilevati d'ufficio, non essendo soggetti alle ordinarie preclusioni sulle nuove eccezioni.
- La prova dell'adesione al condono deve essere adeguatamente documentata; tuttavia, la mancata contestazione sostanziale del contribuente può assumere rilievo nella valutazione giudiziale.
- In materia di IRAP per professionisti, l'imposta è dovuta solo in presenza di un'autonoma organizzazione; beni strumentali modesti e indispensabili all'attività, da soli, non dimostrano necessariamente tale requisito.
- Il rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare gli effetti dell'adesione al condono e liquidare le spese.
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