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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 1150 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Tributi locali - TARSU - Mediazione - Improcedibilità sanabile - Ingiunzione di pagamento successiva a precedente comunicazione divenuta definitiva - Valenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l'omesso esperimento della procedura di mediazione tributaria prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e, dall'altro, la legittimità di un'ingiunzione di pagamento emessa dopo una precedente comunicazione o richiesta bonaria di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il contribuente contestava verosimilmente la possibilità di procedere alla riscossione mediante ingiunzione e gli effetti dell'omessa mediazione.

La decisione

L'omesso preventivo esperimento della mediazione non comporta automaticamente l'inammissibilità o la decadenza dall'azione giudiziaria. A seguito della modifica dell'art. 17-bis, il giudice deve consentire al contribuente di sanare l'omissione, trattandosi di improcedibilità sanabile. Inoltre, quando la pretesa tributaria è stata previamente comunicata ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione, la successiva ingiunzione di pagamento ha valore ricognitivo del mancato versamento per le medesime causali ed è legittima, salvo che presenti vizi propri. L'esito è quindi favorevole all'ente locale.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    L'omesso esperimento della previa mediazione non determina automaticamente la decadenza dall'azione giudiziaria, ma comporta improcedibilità sanabile.

    La mediazione tributaria costituisce una condizione di procedibilità e non un requisito la cui omissione determina irrimediabilmente l'inammissibilità del ricorso. Il giudice deve assegnare al ricorrente un termine per attivarla e consentire la prosecuzione del giudizio dopo l'eventuale esito negativo.

  • Legge n. 147/2013

    Modifica dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

    La modifica normativa ha sostituito il precedente regime di inammissibilità rigida con un sistema di improcedibilità sanabile.

  • Disciplina dell'ingiunzione di pagamento tributaria

    L'ingiunzione successiva a una pretesa tributaria già comunicata e non impugnata può avere funzione meramente ricognitiva del mancato pagamento. È legittima se riferita alle medesime causali e se non presenta vizi propri, senza riaprire necessariamente la contestazione del tributo ormai divenuto definitivo.

Massime di principio

  • L'omessa mediazione tributaria, nei casi in cui essa sia obbligatoria, non comporta di per sé la perdita definitiva del diritto di agire: il vizio è normalmente sanabile mediante l'attivazione della procedura nel termine assegnato dal giudice.
  • Una comunicazione tributaria non impugnata tempestivamente può rendere definitiva la pretesa; gli atti successivi di riscossione non costituiscono necessariamente una nuova imposizione.
  • L'ingiunzione di pagamento successiva può limitarsi a constatare il mancato versamento di un tributo già richiesto e divenuto definitivo. In tal caso il contribuente può contestare principalmente i vizi propri dell'ingiunzione, non questioni relative al merito della pretesa ormai consolidata.
  • Per valutare la legittimità dell'ingiunzione occorre verificare la corrispondenza tra l'atto precedente e quello successivo, la tempestività dell'impugnazione originaria, la corretta notificazione e l'eventuale presenza di vizi autonomi dell'atto di riscossione.

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