Sentenza del 16/12/2016 n. 1150 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tributi locali - TARSU - Mediazione - Improcedibilità sanabile - Ingiunzione di pagamento successiva a precedente comunicazione divenuta definitiva - Valenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'omesso esperimento della procedura di mediazione tributaria prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e, dall'altro, la legittimità di un'ingiunzione di pagamento emessa dopo una precedente comunicazione o richiesta bonaria di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il contribuente contestava verosimilmente la possibilità di procedere alla riscossione mediante ingiunzione e gli effetti dell'omessa mediazione.
La decisione
L'omesso preventivo esperimento della mediazione non comporta automaticamente l'inammissibilità o la decadenza dall'azione giudiziaria. A seguito della modifica dell'art. 17-bis, il giudice deve consentire al contribuente di sanare l'omissione, trattandosi di improcedibilità sanabile. Inoltre, quando la pretesa tributaria è stata previamente comunicata ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione, la successiva ingiunzione di pagamento ha valore ricognitivo del mancato versamento per le medesime causali ed è legittima, salvo che presenti vizi propri. L'esito è quindi favorevole all'ente locale.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
L'omesso esperimento della previa mediazione non determina automaticamente la decadenza dall'azione giudiziaria, ma comporta improcedibilità sanabile.
La mediazione tributaria costituisce una condizione di procedibilità e non un requisito la cui omissione determina irrimediabilmente l'inammissibilità del ricorso. Il giudice deve assegnare al ricorrente un termine per attivarla e consentire la prosecuzione del giudizio dopo l'eventuale esito negativo.
Legge n. 147/2013
Modifica dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
La modifica normativa ha sostituito il precedente regime di inammissibilità rigida con un sistema di improcedibilità sanabile.
Disciplina dell'ingiunzione di pagamento tributaria
L'ingiunzione successiva a una pretesa tributaria già comunicata e non impugnata può avere funzione meramente ricognitiva del mancato pagamento. È legittima se riferita alle medesime causali e se non presenta vizi propri, senza riaprire necessariamente la contestazione del tributo ormai divenuto definitivo.
Massime di principio
- L'omessa mediazione tributaria, nei casi in cui essa sia obbligatoria, non comporta di per sé la perdita definitiva del diritto di agire: il vizio è normalmente sanabile mediante l'attivazione della procedura nel termine assegnato dal giudice.
- Una comunicazione tributaria non impugnata tempestivamente può rendere definitiva la pretesa; gli atti successivi di riscossione non costituiscono necessariamente una nuova imposizione.
- L'ingiunzione di pagamento successiva può limitarsi a constatare il mancato versamento di un tributo già richiesto e divenuto definitivo. In tal caso il contribuente può contestare principalmente i vizi propri dell'ingiunzione, non questioni relative al merito della pretesa ormai consolidata.
- Per valutare la legittimità dell'ingiunzione occorre verificare la corrispondenza tra l'atto precedente e quello successivo, la tempestività dell'impugnazione originaria, la corretta notificazione e l'eventuale presenza di vizi autonomi dell'atto di riscossione.
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