Sentenza del 16/12/2016 n. 3768 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - oneri deducibili - art. 10, comma 1, lett. e) e comma 2, d.P.R. n. 917/86 - lavoratori domestici - contributi previdenziali ed assistenziali - sono a carico del dipendente - versamento da parte del datore di lavoro - mera liberalità - deducibilità - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è stata negata. I contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente restano giuridicamente a suo carico anche se vengono materialmente versati dal datore di lavoro. In assenza di uno specifico obbligo normativo del datore di lavoro, il pagamento configura una mera liberalità e non costituisce un onere deducibile ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di dedurre dal reddito imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), e comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, anche gli importi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla lavoratrice domestica ma materialmente versati dal datore di lavoro. La questione riguardava se tale pagamento potesse essere considerato un onere deducibile sostenuto dal contribuente oppure una liberalità in favore della dipendente.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Oneri deducibili relativi ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge
La deducibilità presuppone che il pagamento riguardi contributi dovuti dal contribuente in base a un obbligo normativo; non è sufficiente che il contribuente abbia materialmente effettuato il versamento.
Art. 10, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione disciplina la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali, che deve essere collegata alla loro effettiva debenza da parte del soggetto che invoca la deduzione.
Massime di principio
- Per ottenere una deduzione fiscale non basta sostenere materialmente una spesa: occorre che essa sia prevista dalla legge come deducibile e che l'obbligo economico faccia capo al contribuente.
- Quando un datore di lavoro paga spontaneamente una somma che, per legge o contratto, è a carico del dipendente, il pagamento può essere qualificato come liberalità o beneficio in favore del dipendente e non come onere deducibile del datore.
- Nei rapporti di lavoro domestico è necessario distinguere tra i contributi a carico del datore di lavoro, potenzialmente deducibili se ricorrono i requisiti di legge, e quelli a carico del lavoratore, la cui corresponsione spontanea da parte del datore non genera automaticamente il diritto alla deduzione.
- La deducibilità va valutata sulla base della titolarità dell'obbligazione contributiva e non soltanto sulla base della ricevuta o del soggetto che ha effettuato materialmente il pagamento.
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