Cassazione Civile, Ordinanza n. 18140/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un’associazione professionale aveva ottenuto in primo grado la condanna al risarcimento del danno per la vendita di dispositivi privi di marcatura CE nei confronti di una società in liquidazione e, in via solidale, del suo liquidatore in proprio ex art. 2491 c.c. Il liquidatore ha impugnato la decisione sostenendo che l’appello fosse tempestivo perché la notifica dell’ordinanza di primo grado del 28 ottobre 2019 sarebbe stata nulla o inesistente: secondo lui era stata eseguita presso un indirizzo non più valido, perché corrispondente alla sede della società ormai estinta, e comunque avrebbe dovuto essere eseguita prima presso la residenza personale; inoltre deduceva che la notifica era nulla perché eseguita con una sola copia dell’atto pur essendo diretta a due soggetti distinti. Con il terzo motivo ha inoltre denunciato la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti personali, assumendo la mancata instaurazione del contraddittorio e l’inesistenza/abnormità dell’ordinanza di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della pretesa cessazione del domicilio non era stata dedotta in appello e quindi era nuova in cassazione; ha comunque osservato che l’estinzione della società non incide sul domicilio del liquidatore persona fisica, sicché la notifica presso l’indirizzo già eletto era valida. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui, quando la stessa persona fisica è destinataria dell’atto sia in proprio sia quale legale rappresentante di altro soggetto, è sufficiente una sola copia della notificazione. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la nullità derivante dall’omessa notifica dell’atto introduttivo al convenuto personale si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con un’impugnazione tempestiva: poiché l’appello era stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla valida notificazione dell’ordinanza di primo grado, la Corte d’appello aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità del gravame. Confermata la condanna alle spese e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma sul rito sommario di cognizione che ha introdotto il giudizio di primo grado
prevede il termine di trenta giorni per proporre appello avverso l’ordinanza conclusiva del rito sommario
richiamato in tema di giudicato e impugnazione
richiamato in tema di termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione del provvedimento
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma ratio nella decisione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di notificazione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla notificazione degli atti processuali
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla notificazione della sentenza
art. 101 Cost.
invocato nel terzo motivo per dedurre la violazione del contraddittorio
fondamento della domanda di responsabilità personale del liquidatore per i danni arrecati ai creditori
richiamato per affermare che la nullità del provvedimento si converte in motivo di impugnazione, da far valere con impugnazione tempestiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La questione nuova, non dedotta nei gradi di merito e introdotta per la prima volta in cassazione, non può essere scrutinata quando non si traduce in una critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’estinzione della società non comporta, di per sé, il venir meno del domicilio personale del liquidatore presso la sede societaria già eletto o comunque stabilito in precedenza, se la persona fisica non ha dedotto e dimostrato una diversa collocazione del domicilio rilevante ai fini notificatori.
- Quando la stessa persona fisica è destinataria di un atto sia in proprio sia quale legale rappresentante di altro soggetto, la notificazione in una sola copia è sufficiente, non essendo necessario il numero di copie corrispondente ai diversi soggetti rappresentati sul piano sostanziale.
- La nullità derivante dall’omessa notificazione dell’atto introduttivo al convenuto che non abbia partecipato al giudizio si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con un’impugnazione tempestiva; la tardività del gravame impedisce di far valere la nullità stessa.
- Nel rito sommario di cognizione, la decorrenza del termine breve per l’appello dalla notificazione dell’ordinanza conclusiva opera anche quando il destinatario contesti vizi della notificazione, purché questa sia ritenuta valida dal giudice; la tardiva proposizione dell’appello ne determina l’inammissibilità.
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