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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27244/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativi all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e aveva imputato per trasparenza ai soci i maggiori redditi pro quota. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi non riportati nel testo. In pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 e di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata poi notificata alla controparte, che l'ha accettata.

La decisione

La Corte ha preso atto che la rinuncia al ricorso era stata notificata alla parte costituita e da questa accettata; per tale ragione ha dichiarato estinto il ricorso. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, valorizzando l'accettazione della rinuncia e il fatto che la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base per la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa oggetto degli avvisi di accertamento

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    art.6 del d.l. n.193 del 2016

    richiamato quale procedura di definizione agevolata della lite alla quale il contribuente ha dichiarato di aver aderito

  • art. 380 bis c.p.c.

    memoria ex art.380 bis. cod. proc. civ.

    menzionato come atto con cui il ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la decisione è resa sulla base dell'effetto processuale della rinuncia notificata e accettata, con estinzione del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte costituita e da questa accettata, produce l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se la rinuncia al ricorso non è notificata alla controparte costituita, essa non estingue il processo, ma è comunque indice di sopravvenuto difetto di interesse e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di rinuncia accettata e di definizione agevolata della lite, la Corte può non provvedere sulle spese di giudizio, ritenendo il costo del processo assorbito dalla procedura definitoria.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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