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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per addizionali comunale e regionale Irpef, Irap e Iva relative al 2002, oltre sanzioni e interessi. G. M. ne aveva chiesto l’annullamento per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. La C.T.R. del Veneto, con sentenza depositata il 15 febbraio 2010, aveva accolto il ricorso, ritenendo l’omissione causa di annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’Agenzia delle entrate e, con il quarto motivo incidentale, Equitalia hanno contestato tale conclusione: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 l’omissione non comporta nullità e, trattandosi di cartella a contenuto vincolato, non ne determina neppure l’annullabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia e il quarto motivo del ricorso incidentale di Equitalia. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di G. M. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, poiché l’interpretazione applicata si era consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212

    la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita - come nel caso di specie - a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), non è affetta nè da nullità

    L’omessa indicazione del responsabile viola l’obbligo previsto dallo Statuto del contribuente, ma per le cartelle riferite a ruoli anteriori al 1° giugno 2008 tale violazione, da sola, non produce nullità.

  • Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

    il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter cit. ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 escludendola anzi, espressamente, per quelle relative ai ruoli consegnati anteriormente a tale data

    La nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento si applica alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; la disciplina esclude tale conseguenza per i ruoli consegnati prima.

  • Art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241

    non è affetta nè da annullabilità (perchè, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 priva di sanzione e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il vizio procedimentale non comporta annullabilità quando la legge che impone l’adempimento non prevede una specifica sanzione, la violazione non incide sui diritti costituzionali del destinatario e l’atto è vincolato, sicché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La Corte qualifica la cartella esattoriale, nel caso esaminato, come provvedimento a contenuto vincolato.

  • Art. 384 c.p.c.

    Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per valutare l’omessa indicazione del responsabile in una cartella di pagamento occorre verificare la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione: secondo la disciplina applicata in questa decisione, la nullità è prevista per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, non per quelli anteriori.
  • Per una cartella relativa a ruoli anteriori al 1° giugno 2008, l’omissione resta una violazione dell’obbligo di indicazione, ma non determina automaticamente l’annullamento: se la cartella ha contenuto vincolato e l’esito non avrebbe potuto essere diverso, opera l’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
  • La decisione riguarda il vizio formale dell’omessa indicazione del responsabile e non afferma che ogni contestazione sostanziale del tributo o della formazione della cartella sia irrilevante: tali questioni vanno valutate autonomamente.

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