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Sentenza

Sentenza del 25/07/2025 n. 21303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 200/2019, depositata il 15 gennaio 2019, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2007. L’avviso, notificato il 16 ottobre 2014, imputava ad A.A. redditi di partecipazione in società di fatto ritenute esterovestite (Tonard Investments B.V., Krakom Advies B.V. e Pinaster Ltd.) e chiedeva €316.263 di maggiore IRPEF, €10.307 di addizionale regionale, €3.739 di addizionale comunale e una sanzione di €330.309. Con quattro motivi l’Agenzia deduceva: motivazione apparente della sentenza; mancata integrazione del contraddittorio con le società e gli altri soci, per asserito litisconsorzio necessario; omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione delle controversie relative alle società; violazione delle norme su società, presunzioni e onere della prova, sostenendo che gli elementi raccolti dimostrassero l’esistenza delle società di fatto e la partecipazione di A.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la CTR aveva spiegato, sia pure sinteticamente, perché non risultassero provate la qualità di socio di A.A. e l’affectio societatis, rilevando che egli operava al più come consulente e che gli apporti patrimoniali erano riconducibili a un altro soggetto. Ha respinto il secondo motivo perché la controversia riguardava proprio l’esistenza delle società di fatto e la partecipazione del contribuente, entrambe escluse nei gradi di merito; in tali circostanze non occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio, anche in considerazione della ragionevole durata del processo. Ha respinto il terzo motivo: la sospensione non era obbligatoria, poiché, in presenza di una sentenza sulla causa asseritamente pregiudicante non ancora passata in giudicato, la sospensione può essere valutata discrezionalmente ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, pur formulato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ad A.A. le spese di Cassazione, liquidate in €8.000 per compensi ed €200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 111, sesto comma, Cost.

    restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale di intelligibilità: il giudice deve rendere percepibili le ragioni della decisione, così da consentire il controllo sul percorso logico seguito.

  • Artt. 36, comma 2, e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha esaminato queste disposizioni nel quadro della censura sulla motivazione, ma ha concluso che la sentenza regionale esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui riteneva non provate la partecipazione di A.A. e l’esistenza di una società di fatto.

  • Artt. 14, 60 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 102 c.p.c.

    La sussistenza del litisconsorzio impone l'integrazione del contraddittorio quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto.

    L’integrazione del contraddittorio è necessaria quando la società di fatto è ritenuta esistente e la controversia riguarda il reddito di partecipazione del socio. Non è invece stata ritenuta necessaria nel caso concreto, in cui era controversa e venne esclusa a monte la stessa esistenza della società e la partecipazione del contribuente.

  • Art. 111, comma 2, Cost.; art. 6, par. 1, CEDU

    nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU

    La necessità di integrare il contraddittorio va coordinata con l’economia processuale e la ragionevole durata: se il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o prima facie infondato e la rimessione non tutelerebbe concretamente i litisconsorti pretermessi, non si dispone la regressione del processo.

  • Artt. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 295, 297, 336, secondo comma, e 337, secondo comma, c.p.c.

    Pertanto, la C.T.R. non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporre la sospensione.

    Quando la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa asseritamente pregiudicata non è, di regola, obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; il giudice può valutare discrezionalmente la sospensione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.

  • Artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c.

    Le norme su contratto di società, presunzioni e onere della prova non consentono di trasformare in una questione di legittimità una contestazione che mira soltanto a rivalutare i fatti e gli elementi probatori. Nel caso concreto la valutazione di merito, adeguatamente motivata, aveva escluso la partecipazione di A.A.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater.

    Non si applica l’ulteriore contributo unificato per la soccombenza quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente: è sufficiente se permette di comprendere il ragionamento del giudice e le ragioni dell’esito; il vizio sussiste quando il fondamento della decisione non è percepibile.
  • Nelle controversie su redditi imputati per trasparenza, il litisconsorzio necessario presuppone che sia ritenuta operante la società di fatto e che si discuta del reddito del socio. Se la controversia verte proprio sull’esistenza della società e tale presupposto viene escluso, l’integrazione del contraddittorio non consegue automaticamente.
  • La pendenza di un giudizio connesso non comporta sempre la sospensione obbligatoria: se la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non definitiva, il giudice può valutare discrezionalmente la sospensione secondo l’art. 337, secondo comma, c.p.c.
  • In Cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione degli indizi e delle prove presentando la censura come violazione delle norme sulle presunzioni o sull’onere probatorio. Occorre indicare un effettivo errore di diritto; l’accertamento fattuale motivato resta riservato al giudice di merito.
  • Il giudizio di Cassazione non va rinviato per integrare il contraddittorio se il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o manifestamente infondato e la rimessione non offrirebbe una tutela concreta ai soggetti pretermessi, in coerenza con economia processuale e ragionevole durata.

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