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Sentenza

Sentenza del 25/07/2025 n. 21296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2007. L’avviso, notificato il 14 ottobre 2014, attribuiva ad A.A. un reddito da partecipazione del 20% in due asserite società di fatto, Tonard Investments B.V. e Krakom Advies B.V., considerate esterovestite e fittiziamente residenti nei Paesi Bassi; chiedeva maggiori imposte pari a 307.750 euro di IRPEF e 15.857 euro di addizionali, oltre a una sanzione di 388.328,40 euro. L’Agenzia deduceva: motivazione apparente della sentenza; mancata integrazione del contraddittorio con le società e gli altri soci; omessa sospensione in attesa della definizione delle controversie relative alle società; violazione delle norme su società, presunzioni e onere della prova, sostenendo che gli elementi raccolti dimostrassero l’esistenza delle società di fatto e la partecipazione di A.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato respinto: la sentenza regionale, pur sintetica, spiegava che non risultavano provati né l’affectio societatis, né conferimenti di beni o servizi, né distribuzioni di utili, e dunque non era apparente. Il secondo motivo è stato respinto: poiché la controversia riguardava proprio l’esistenza della società di fatto e la partecipazione del contribuente, entrambe escluse nei giudizi di merito, non occorreva integrare il contraddittorio; inoltre, a fronte di un ricorso infondato, la rimessione per litisconsorzio sarebbe stata contraria a economia processuale e ragionevole durata. Il terzo motivo è stato respinto: la sospensione non era obbligatoria, potendo il giudice, quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non passata in giudicato, valutare discrezionalmente se sospendere ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.; la CTR aveva legittimamente scelto di proseguire. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ad A.A. 8.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, sesto comma, Cost.

    Nella fattispecie in esame, la Corte regionale ha, sia pur succintamente, dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione, ritenendo non provata la qualità di socio del A.A. delle società di fatto olandesi, sulla base di quanto già affermato da altra sentenza della C.T.R. della Campania, riguardante la medesima vicenda societaria, e tenuto conto del fatto che non vi era prova dell’affectio societatis in capo al A.A., né vi era prova di un conferimento di beni o servizi, né della distribuzione di utili.

    La motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso decisorio e i fatti decisivi considerati; non è apparente solo perché concisa. Il controllo di cassazione sulla motivazione resta limitato alla verifica del minimo costituzionale.

  • Artt. 14, 60 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 102 c.p.c.

    La sussistenza del litisconsorzio impone l’integrazione del contraddittorio quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto. Nel caso di specie, però, oggetto di controversia è la stessa sussistenza di una società di fatto, o comunque la partecipazione in essa del contribuente, elementi che sono stati esclusi sia dal giudice del primo che dal giudice del secondo grado.

    Il contraddittorio con società e altri soci è necessario quando si discute del reddito di partecipazione di una società di fatto ritenuta esistente. Se invece la controversia verte proprio sull’esistenza della società o sulla partecipazione del contribuente, esclusa dai giudici di merito, non ne consegue automaticamente la necessità di integrare il contraddittorio in cassazione, soprattutto se il ricorso dell’Amministrazione è infondato.

  • Art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; artt. 295, 296 e 337, secondo comma, c.p.c.

    Pertanto, la C.T.R. non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporre la sospensione.

    Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione della causa connessa non è, di regola, obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; il giudice può valutare discrezionalmente la sospensione secondo l’art. 337, secondo comma, c.p.c.

  • Artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c.

    La ricorrente, infatti, attraverso la censura riguardante una presunta violazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in materia di prove e presunzioni, contesta, in realtà, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., circa l’esclusione della partecipazione del A.A. alle asserite società di fatto di diritto olandese oggetto di accertamento.

    La denuncia di violazione delle norme su società, presunzioni e onere della prova non è ammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • Art. 111, comma 2, Cost.; art. 6, par. 1, CEDU

    Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.

    Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, la ragionevole durata del processo può giustificare la decisione immediata senza integrare il contraddittorio con litisconsorti pretermessi, quando tale adempimento non potrebbe incidere sull’esito e non risponde a concrete esigenze di tutela.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disposizione quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per attribuire a una persona fisica redditi di una società di fatto non basta la ricostruzione dell’Ufficio: occorre provare sia la partecipazione del soggetto sia gli elementi che rivelano un’effettiva attività comune, quali l’affectio societatis, i conferimenti o la partecipazione agli utili.
  • La motivazione di merito può essere concisa, ma deve rendere riconoscibili gli elementi decisivi e il ragionamento seguito; la cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Il litisconsorzio necessario in controversie su redditi imputati per trasparenza presuppone che sia ritenuta operante la società e che si discuta del reddito di partecipazione. Se è contestata e negata in radice l’esistenza della società o la qualità di socio, l’omessa partecipazione degli altri soggetti non comporta automaticamente la cassazione della decisione.
  • La pendenza di un giudizio collegato, definito con sentenza non definitiva, non impone normalmente la sospensione ex art. 295 c.p.c.; il giudice può decidere se sospendere secondo la disciplina dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame degli elementi istruttori presentando come violazione di legge una contestazione che mira, in concreto, a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.

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