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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07548/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (19/09/2025) che ha rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorso contestava: 1) la fondatezza della misura cautelare sostenendo che il GIP l'avrebbe motivata principalmente sul fatto che l'imputato è "senza fissa dimora" (richiamando possibile giustificazione ai sensi dell'art. 54 c.p.); 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari in ragione della possibile riduzione della pena con il rito abbreviato e della potenziale applicazione di circostanze attenuanti (tenuità o art. 62 n.4 c.p.); 3) in motivo aggiunto (memoria del 03/01/2026) deduzione di diversa qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che non vi sarebbe stato un impossessamento consumato e che si tratterebbe al più di furto tentato, con richiamo a una sentenza delle Sezioni Unite del 2023 sugli elementi essenziali del furto/rapina).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto provata la gravità indiziaria (decreto di giudizio immediato già emesso) e che la misura cautelare era fondata non sullo status di "senza fissa dimora", ma sulle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in particolare per la gravità del comportamento (uso di violenza fisica, in orario notturno, in gruppo e avvalendosi di armi) che dimostra pericolosità e dedizione abituale a reati violenti a scopo di lucro. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo introdotto con la memoria del 03/01/2026 per mancanza di collegamento con i motivi originari. Ha escluso la possibilità di decidere in sede di legittimità sulle circostanze attenuanti o su questioni di merito. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di trattazione orale; qui il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza richiesta rituale di trattazione orale.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma sul giudizio di appello avverso provvedimenti del GIP; il ricorso di merito originava da un appello ex art. 310 c.p.p.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma connessa alla misura cautelare; la Corte osserva che la decisione si è invece fondata sulle esigenze previste dall'art. 274, non sul solo status personale del ricorrente.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Indicata come la base effettiva delle esigenze cautelari: la custodia è giustificata dalla gravità delle condotte (violenza, modus operandi in gruppo e uso di armi) che denotano pericolosità e dedizione a reati violenti.

  • art. 54 cod. pen.

    Invocata dalla difesa come possibile causa di giustificazione (legate allo status di "senza fissa dimora"); la Corte ha ritenuto tale richiamo manifestamente infondato e, inoltre, non tempestivamente sollevato in sede di appello.

  • artt. 56, 628, 624 cod. pen.

    Richiamati nel motivo nuovo per sostenere una diversa qualificazione del fatto (assenza di impossessamento e quindi tentativo di furto anziché rapina consumata); la Corte ha dichiarato il motivo nuovo inammissibile per assenza di collegamento con i motivi originari.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiesta dalla difesa come attenuante alternativa; la Corte ha ricordato che il riconoscimento di attenuanti è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorso originario e i motivi aggiunti sono stati esaminati alla luce di tali censure, con esito di inammissibilità o manifestamente infondati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma per l'inammissibilità emergente da colpa; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Prevedono l'informazione al direttore dell'istituto penitenziario circa le decisioni che incidono sulla posizione del detenuto; la Corte ha disposto la trasmissione della decisione al direttore per l'adempimento di legge.

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare fondato su elementi di gravità del fatto (modi violenti, uso di armi, pluralità di autori, orario notturno) è difficilmente revocabile in sede di legittimità salvo profili di illegittimità processuale o di vizio motivazionale specificamente delineati.
  • Lo status personale del soggetto (es. "senza fissa dimora") da solo non giustifica necessariamente la custodia cautelare: però se la decisione è sorretta da esigenze cautelari autonome (art. 274 c.p.p.) la mera contestazione di tale status non basta a impugnare la misura.
  • Questioni di merito come il riconoscimento di circostanze attenuanti o la quantificazione della pena sono, di norma, inammissibili in sede di cassazione e devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
  • Motivi nuovi introdotti in memoria successiva sono ammissibili solo se hanno un chiaro collegamento/collegabilità ai motivi originari; non sono ammessi nuovi petiti o censure sostanzialmente diverse da quelle iniziali.
  • L'eccezione di giustificazione (es. art. 54 c.p.) deve essere proposta e documentata già nei precedenti gradi di giudizio; dedurla per la prima volta in cassazione o senza averla sollevata davanti al giudice del riesame può renderla inammissibile.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal detenuto, è comune la condanna alle spese e l'eventuale applicazione di somme ex art. 616 c.p.p.; inoltre, la decisione viene comunicata al direttore dell'istituto penitenziario se non comporta la remissione in libertà.

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