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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24797/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, a seguito della procedura DOCFA avviata dalla proprietaria per la dichiarazione catastale di tre unità immobiliari, emetteva avviso di rettifica con attribuzione della categoria catastale A/8 in luogo della categoria A/7 proposta dalla contribuente. La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP di Milano, che respingeva il ricorso; la CTR della Lombardia confermava la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita carenza di motivazione dell'avviso, sostenendo che l'Ufficio non avesse indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della riclassificazione né le concrete caratteristiche delle unità poste a confronto; dall'altro la violazione delle norme catastali (R.D.L. 652/1939, art. 8; L. 427/1989; D.P.R. 1142/1949, art. 9) per avere la CTR ritenuto legittima l'attribuzione della categoria A/8, in particolare affermando che nel medesimo fabbricato potessero coesistere unità A/8, mentre secondo la ricorrente tale esito sarebbe consentito solo per le 'abitazioni in villini'.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, nella procedura DOCFA, il contribuente formula una proposta che l'Amministrazione può disattendere sulla base di una valutazione tecnica diversa; di conseguenza, quando la rettifica si fonda su elementi di fatto forniti dal contribuente e non contestati nei loro dati essenziali, l'obbligo motivazionale è soddisfatto dall'indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che il riclassamento si fondava su consistenza, anno di costruzione, caratteristiche strutturali e superficie, elementi non specificamente contestati. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che il classamento catastale dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'immobile e dalle valutazioni tecniche dell'Ufficio, richiamando i criteri distintivi tra A/7 e A/8 e osservando che la CTR aveva valorizzato correttamente il pregio della struttura, delle rifiniture, della superficie, dei servizi, dell'inserimento in contesto di pregio e la presenza di ampio giardino privato. La censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente come parametro del dovere di motivazione dell'avviso amministrativo; la Corte, in applicazione del quadro DOCFA, esclude la nullità per difetto di motivazione quando la rettifica si fonda su elementi tecnici e dati già forniti dal contribuente e non specificamente contestati

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la motivazione fosse sufficiente per il carattere partecipato della procedura DOCFA

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993

    disciplina la procedura DOCFA, nella quale il contribuente presenta una proposta di classamento che l'Ufficio può disattendere sulla base di diverse valutazioni tecniche

  • D.M. n. 701 del 1994

    regola la procedura DOCFA e l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento in coerenza con il grado di partecipazione del contribuente

  • R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, art. 8

    la categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare

  • L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2

    ha sostituito il testo dell'art. 8 del R.D.L. 652/1939 richiamato dalla Corte ai fini del classamento catastale

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6

    concorre a fondare il criterio di attribuzione della categoria e classe catastale in base alle caratteristiche dell'immobile

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9

    prevede il quadro di qualificazione e classificazione per ciascuna zona censuaria e i tipi di unità immobiliari scelti come riferimento

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, comma 2

    richiamato insieme alle altre disposizioni catastali per affermare che il classamento dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'immobile

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA la proposta di classamento formulata dal contribuente ha natura partecipativa e può essere disattesa dall'Amministrazione sulla base di una diversa valutazione tecnica dei medesimi fatti o di ulteriori elementi; di conseguenza, l'avviso di rettifica non richiede una motivazione particolarmente analitica quando l'Ufficio non abbia contestato i dati essenziali indicati dal contribuente.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se la divergenza rispetto alla proposta deriva da valutazione tecnica; se invece l'Ufficio disattende elementi di fatto specifici allegati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e indicare le differenze riscontrate.
  • Il classamento catastale va compiuto in base alle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare e al suo concreto pregio funzionale e strutturale, senza che la sola dimensione o il mero confronto con altri immobili siano di per sé decisivi.
  • La distinzione tra categoria A/7 e A/8 richiede una valutazione complessiva di struttura, rifiniture, dotazioni, contesto urbanistico e presenza di spazi pertinenziali; una censura che miri solo a ottenere una nuova ponderazione di tali elementi di fatto è inammissibile in cassazione perché sollecita un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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