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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27814/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da due verbali di accertamento dell'INPS del 20 novembre 2012, nei quali erano state contestate all'azienda agricola condotta dalla ricorrente varie irregolarità, tra cui il disconoscimento del rapporto di lavoro di alcuni braccianti e la mancata applicazione dei minimi retributivi. In primo grado la domanda di annullamento dei verbali era stata accolta, ma la Corte d'appello di Salerno ha riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo attendibili gli accertamenti ispettivi e non decisive le deposizioni testimoniali raccolte. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione solo apparente e avesse mal valutato le risultanze istruttorie, limitandosi a recepire gli accertamenti dei funzionari INPS. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato un asserito giudicato esterno formatosi su altra sentenza del Tribunale di Salerno che avrebbe riconosciuto il lavoro subordinato di una delle lavoratrici oggetto di verifica nel periodo 2007-2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il vizio di motivazione fosse denunciabile in cassazione solo nei casi di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria e incomprensibile, ipotesi non ricorrente; inoltre, ha ribadito che non è consentito sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, essendo l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove riservati al merito. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, poiché non era stato riportato il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato, indispensabile per verificare l'effettiva portata del dedotto giudicato esterno, specie con riferimento alla sola posizione della lavoratrice indicata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o mera apparenza della motivazione è censurabile in cassazione solo quando la decisione sia priva di effettiva giustificazione logica o risulti incomprensibile; non basta contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto è trattato come nullità della sentenza solo nei limiti in cui la motivazione sia inesistente, apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno deve essere allegato e dimostrato in modo specifico, mediante produzione o integrale trascrizione del provvedimento rilevante, per consentire il controllo sulla sua portata e sulla sua riferibilità alla controversia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, come nullità della sentenza, solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; non è ammessa una censura che miri a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione supera la soglia minima di esistenza e intelligibilità.
  • La deduzione del giudicato esterno richiede specificità e autosufficienza: la parte deve riportare il contenuto del provvedimento invocato in modo completo e puntuale, così da consentire alla Corte di verificare l'effettiva identità del decisum rilevante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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