Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato originariamente alle dipendenze di una società e poi transitato, per effetto di un contratto di affitto d'azienda, alle dipendenze di altra società. In appello è stata riconosciuta la responsabilità solidale di entrambe le società ex art. 2112 c.c. e sono state liquidate differenze retributive in favore della lavoratrice, con detrazione di un importo di euro 2.535,00 e con applicazione della prescrizione quinquennale per il periodo anteriore al 3.12.2012. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. per avere la sentenza ritenuto che la prescrizione dei crediti decorresse in costanza di rapporto di lavoro anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012; (2) omesso esame, connesso anche a violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c., della formale messa in mora del 14 luglio 2017 via PEC; (3) omesso esame della mancanza di prova dei bonifici asseritamente eseguiti il 1.4.2017 per euro 2.535,00. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie applicando il principio di diritto sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti a tempo indeterminato dopo la l. n. 92 del 2012 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità solidale delle società a seguito del trasferimento del rapporto per affitto d'azienda
la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi è stata oggetto di censura; la Corte richiama il combinato disposto con l'art. 2935 c.c. per affermare che, nei rapporti non assistiti da stabilità, il termine decorre dalla cessazione del rapporto
la prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità, ciò avviene alla cessazione del rapporto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel secondo motivo in relazione alla messa in mora e agli effetti interruttivi della prescrizione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla costituzione in mora del debitore
le modifiche alla tutela contro il licenziamento sono ritenute decisive per escludere la stabilità del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione
citato nel principio di diritto richiamato dalla Corte per descrivere il regime di tutela del lavoro a tempo indeterminato
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il regime legale non assicura una stabilità tale da rendere il lavoratore sufficientemente protetto contro il licenziamento ritorsivo o illegittimo, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto, ma dalla sua cessazione, salvo che il diritto sia già prescritto alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile se individua puntualmente le norme asseritamente violate e sviluppa argomentazioni critiche specifiche rispetto all'interpretazione adottata dal giudice di merito.
- Quando un primo motivo di ricorso impone la cassazione della decisione per erronea individuazione del regime giuridico applicabile, i motivi ulteriori che presuppongono il medesimo quadro decisorio possono essere dichiarati assorbiti.
- In presenza di trasferimento d'azienda o affitto d'azienda, la responsabilità solidale del cedente e del cessionario può essere affermata ai sensi dell'art. 2112 c.c. ove ne ricorrano i presupposti fattuali accertati in merito al passaggio del rapporto di lavoro.
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