Cassazione Civile, Ordinanza n. 19602/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasceva nell'ambito dell'esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio. Una società creditrice privilegiata aveva impugnato il decreto del Tribunale che aveva rigettato il reclamo contro il quinto progetto di riparto parziale, nel quale era stato disposto l'accantonamento di oltre due milioni di euro in attesa della definizione di una causa pendente contro altro soggetto, con conseguente mancata distribuzione immediata di parte delle somme disponibili al creditore istante. Nel ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la ricorrente deduceva: violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto estranei al thema decidendum i rilievi sulla successiva integrazione del progetto di riparto; omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla domanda di maggiore distribuzione; omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. della integrazione del piano di riparto; violazione di norme sulla collocazione dei crediti privilegiati, in particolare dell'art. 9 d.lgs. 123/1998 e degli artt. 2777 e 2778 c.c., per la mancata collocazione antergata del proprio credito rispetto ad altri crediti privilegiati. Nel corso del giudizio la ricorrente rappresentava anche di avere poi ricevuto, con riparti successivi, l'integrale soddisfazione del credito e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse i requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. In materia di concordato preventivo, infatti, le controversie sulle modalità di distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione della procedura, e sulle eventuali somme accantonate, non sono decise con provvedimenti idonei al giudicato sostanziale e formale, ma vanno devolute al giudice ordinario di cognizione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento della sopravvenuta istanza di cessazione della materia del contendere. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti dotati congiuntamente di decisorietà e definitività
dedotto come violato dalla ricorrente per avere il giudice ritenuto estranee al giudizio alcune contestazioni
dedotto come violato per omessa pronuncia sulla domanda di maggiore distribuzione delle somme
dedotto come vizio di omesso esame di un fatto discusso tra le parti
invocato in relazione alla collocazione privilegiata del credito
invocato per la graduazione dei privilegi
comma 1, nn. 11, 18, 19 e 20
invocato per la graduazione dei privilegi
richiamato per definire la decisorietà come attitudine al giudicato sostanziale
art. 182 legge fall.
richiamato per affermare che la disciplina della cessione dei beni nel concordato non rinvia alle regole del riparto fallimentare
art. 185 legge fall.
richiamato per l'esecuzione del concordato e la non applicabilità del riparto fallimentare
art. 176, comma 1, legge fall.
richiamato per la sola ricognizione dei creditori ai fini del voto, senza pregiudizio sulle definitive pronunce sull'esistenza dei crediti
art. 110 legge fall.
non richiamato dal concordato, segno della non applicazione della disciplina del riparto fallimentare
art. 117 legge fall.
non richiamato dal concordato, segno della non applicazione della disciplina del riparto fallimentare
richiamato nel giudizio di reclamo contro il decreto del giudice delegato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che presentino insieme decisorietà e definitività: occorre cioè un contenuto idoneo al giudicato sostanziale e una stabilità del provvedimento assimilabile al giudicato formale.
- Nel concordato preventivo liquidatorio, le controversie sulle modalità di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione e sugli accantonamenti disposti in vista di contestazioni pendenti non sono normalmente decise con provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva; la loro soluzione compete al giudice ordinario di cognizione.
- La disciplina del riparto dell'attivo fallimentare non si applica automaticamente all'esecuzione del concordato preventivo, poiché in tale procedura manca la fase di accertamento del passivo funzionale alla selezione concorsuale dei crediti ai fini della distribuzione.
- La ricognizione dei crediti effettuata nel concordato ai fini del voto non equivale ad accertamento definitivo del credito né pregiudica le future pronunce sulla sua esistenza e collocazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere resta assorbita e il ricorrente è condannato alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.
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