Cassazione Civile, Ordinanza n. 12845/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatrici)
La controversia
Due investitrici avevano agito contro la banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità, annullabilità, invalidità o risoluzione degli acquisti di obbligazioni Cirio Finance Luxembourg e Cirio Del Monte, con restituzione di quanto versato; in via subordinata, il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, deducendo l’inadempimento della banca agli obblighi informativi nella prestazione di servizi di investimento. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo non provata una effettiva e adeguata informazione sui titoli, sul rischio emittente, sulla mancanza di rating, sull’assenza di prospetto informativo e sulla destinazione dei titoli a investitori professionali. In Cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per asserita genericità dei motivi di appello e omessa pronuncia sulla relativa eccezione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che le investitrici non avessero fornito prova della carenza informativa; 3) violazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, lamentando che la Corte avesse trascurato la prova dell’esperienza finanziaria delle clienti, della loro propensione al rischio, dell’adeguatezza del profilo investitore e del fatto che la banca non fosse collocatrice; 4) vizio motivazionale per omesso o insufficiente esame di prove testimoniali ritenute decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello, decidendo nel merito, aveva implicitamente escluso l’inammissibilità dell’appello per genericità, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha respinto il secondo e il terzo motivo affermando che, in materia di intermediazione finanziaria, l’intermediario deve provare di avere assolto gli obblighi informativi, mentre il cliente che deduca l’omissione non deve fornire prova positiva di ciò che gli è stato non comunicato; inoltre l’adeguatezza del profilo dell’investitore o la sua propensione al rischio non esonerano la banca dal dare completa informazione sulla natura, sul rendimento, sul rischio e sulle caratteristiche dei titoli, compresa l’identità e affidabilità dell’emittente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché il mancato apprezzamento di singole testimonianze non integra il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e perché la censura mirava solo a una diversa valutazione del materiale probatorio. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide nel merito una questione, anche implicitamente rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello.
La dedotta genericità dei motivi di appello è superata se il giudice di secondo grado esamina comunque il gravame nel merito.
In tema di obblighi informativi nei servizi di investimento, l’intermediario deve provare di avere adempiuto o che le informazioni non erano dovute; il cliente che contesti l’omissione non sopporta l’onere di provare il contenuto negativo dell’informazione mancata.
L’intermediario finanziario è tenuto a fornire un’informazione preventiva, completa e specifica sui titoli, sulla natura dell’emittente e sui rischi dell’operazione.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
L’obbligo informativo è assolto solo con raccolta del profilo finanziario del cliente e con la consegna di schede descrittive dei prodotti recanti indicazione specifica e separata della rischiosità e dell’inadeguatezza dell’operazione.
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
Il richiamo regola gli adempimenti informativi e l’assetto della prestazione di servizi di investimento, la cui violazione integra inadempimento dell’intermediario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando il giudice di merito applica correttamente i principi sull’onere della prova e sugli obblighi informativi dell’intermediario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mancato apprezzamento di singole risultanze istruttorie o per una diversa lettura delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola di valutazione imposta dalla legge; non basta lamentare una cattiva valutazione del prudente apprezzamento.
Era invocato dalle attrici per gli interessi anatocistici sulle somme richieste, ma non ha inciso sull’esito del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso sui servizi di investimento, la banca deve fornire prova positiva di avere assolto gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore; la mera allegazione della cliente non richiede una prova impossibile o sostitutiva del contenuto dell’informazione omessa.
- L’eventuale esperienza finanziaria del cliente, la sua propensione al rischio o precedenti investimenti speculativi non esonerano l’intermediario dal dovere di una informazione completa, specifica e preventiva sul titolo, sull’emittente e sui rischi dell’operazione.
- L’inadempimento agli obblighi informativi può fondare una presunzione di nesso causale tra omissione e pregiudizio dell’investitore, superabile solo con prova contraria concreta di fatti sopravvenuti idonei a interrompere la catena causale, non con richiami generici alla rischiosità del cliente.
- La deduzione di genericità dei motivi di appello è priva di rilievo se il giudice di secondo grado decide comunque nel merito le questioni devolute.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valorizzazione di singole prove testimoniali o documentali; una diversa ricostruzione del materiale istruttorio non è sindacabile come vizio motivazionale se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12641/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12644/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12646/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12650/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →