Cassazione Penale, Sentenza n. 35288/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Verona, con sentenza dell’11 marzo 2026 emessa su richiesta dell’imputata e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava, in relazione all’omicidio stradale contestato, la pena concordata di undici mesi di reclusione, con riduzione per il rito, e la sospensione della patente di guida per tre anni. L’imputata ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 222, commi 2 e 2-bis, cod. strada e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sosteneva, da un lato, che fosse stata omessa la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria prevista in caso di patteggiamento; dall’altro, che mancasse del tutto la motivazione sulla durata triennale, prossima al massimo edittale. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile: il limite d’impugnazione previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non preclude il ricorso per cassazione che censuri l’applicazione o l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria non compresa nell’accordo negoziale. Ha accolto entrambi i profili. La sentenza non chiariva se la durata di tre anni fosse stata determinata applicando la riduzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada; inoltre, non conteneva alcuna motivazione sulla misura, che si discostava sensibilmente dal minimo edittale. In tale situazione il giudice deve motivare la durata facendo riferimento ai parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada: gravità della violazione, entità del danno e pericolo derivante dall’ulteriore circolazione. La sentenza è stata annullata limitatamente alla sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul punto. Restano ferme le altre statuizioni, compresa la pena concordata.
Norme richiamate
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con la sentenza dell’11 marzo 2026 in epigrafe, su richiesta dell’imputata e con il consenso del Pubblico Ministero, con la riduzione per il rito, ha applicato a Deborah Romellini, in ordine al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. a lei ascritto, la pena di mesi undici di reclusione e le ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.
La norma individua il reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la Corte non esamina nel merito la responsabilità per tale reato, ma decide esclusivamente sulla sanzione amministrativa accessoria.
In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Il limite d’impugnazione previsto per le sentenze di patteggiamento non impedisce il ricorso per cassazione contro statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie, non comprese nell’accordo o comunque non negoziabili.
In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie possono essere censurate in cassazione secondo i motivi ordinari di cui all’art. 606 c.p.p., anche quando la sentenza deriva da patteggiamento.
art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992
In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Quando ricorrono i presupposti della riduzione prevista dal comma 2-bis, il giudice che applica la sospensione della patente con sentenza di patteggiamento deve rendere riconoscibile in motivazione l’applicazione della riduzione.
art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992
La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
La durata della sospensione della patente va commisurata considerando la gravità della violazione, l’entità del danno e il pericolo connesso all’ulteriore circolazione, non i criteri dell’art. 133 c.p.; se la misura si discosta sensibilmente dal minimo, il giudice deve motivare adeguatamente la scelta.
La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
I criteri generali di commisurazione della pena dell’art. 133 c.p. non governano la determinazione della durata della sospensione della patente, per la quale valgono i parametri specifici del codice della strada.
Massime di principio
- Il limite d’impugnazione delle sentenze di patteggiamento non esclude il ricorso per cassazione, secondo i motivi ordinari, contro l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, trattandosi di statuizioni non comprese nell’accordo delle parti o non negoziabili.
- Quando è applicabile la riduzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, il giudice che dispone la sospensione della patente con sentenza di patteggiamento deve dare conto in motivazione della riduzione operata.
- La sospensione della patente determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale richiede una motivazione adeguata. La durata va commisurata ai parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada — gravità della violazione, entità del danno e pericolo derivante dall’ulteriore circolazione — e non ai criteri dell’art. 133 c.p.
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