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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32888/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento che, ex art. 444 c.p.p., ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di cui all'art. 589-bis c.p., lamentando la violazione dell'art. 222 cod. strada nella parte incisa dall'intervento della Corte costituzionale n. 88/2019. In particolare si deduce che, non essendo contestate le aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), il giudice avrebbe dovuto applicare la misura meno afflittiva della sospensione della patente o motivare puntualmente la scelta della revoca sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato l'intervento della Corte costituzionale n. 88/2019, il principio delle Sezioni Unite sulla sindacabilità in cassazione delle statuizioni non negoziabili nel patteggiamento e il principio secondo cui il giudice che opta per la revoca della patente deve motivare specificamente la scelta valutando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente e la causa è stata rinviata al Tribunale di Latina per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). La Corte ricorda che, anche nelle sentenze di patteggiamento, sono sindacabili in cassazione le statuizioni non disciplinate dall'accordo e non negoziabili.

  • art. 589-bis cod. pen.

    commi primo e ottavo citati nel testo

    Norma che sanziona l'omicidio stradale; la Corte osserva che, in mancanza delle aggravanti di cui ai commi secondo e terzo (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), la sanzione amministrativa accessoria non deve essere automaticamente la revoca della patente.

  • art. 222 cod. strada

    Regola le sanzioni accessorie alla guida; alla luce della Corte costituzionale n. 88/2019 la parte del comma 2 che impediva la scelta alternativa alla revoca è incostituzionale quando non sussistono le aggravanti previste per le ipotesi più gravi.

  • Corte costituzionale, sent. n. 88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 222, comma 2, che non consentiva al giudice, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, di scegliere la sospensione della patente quando non siano presenti le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti; ha affermato che la revoca automatica è giustificata solo per le ipotesi aggravate più gravi.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Elenca i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (anche per la durata della sospensione). La Corte ritiene obbligatorio il riferimento a tali parametri quando si opti per la revoca o per la sospensione.

  • Sezioni Unite (n. 21368 e 21369 del 26/09/2019)

    Hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., anche contro sentenze di patteggiamento che omettano misure obbligatorie per legge o sanzioni amministrative: ciò giustifica il controllo di legittimità sulle statuizioni non negoziabili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha confermato la possibilità di impugnare in cassazione le statuizioni non comprese o non negoziabili nel patteggiamento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale (garanzie di ragionevole durata del processo e di legalità) a supporto della sindacabilità delle statuizioni non negoziabili nel patteggiamento.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, per i reati di omicidio e lesioni stradali il giudice non può più applicare automaticamente la revoca della patente se non sono contestate le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti: deve valutare la possibilità della sospensione.
  • In un patteggiamento le statuizioni non negoziabili o imposte dalla legge (es. sanzioni amministrative obbligatorie) sono sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto è possibile impugnare in Cassazione omissioni o errori riguardanti misure accessorie.
  • Se il giudice opta per la revoca della patente invece della sospensione, è necessario motivare puntualmente la scelta e richiamare i parametri indicati dall'art. 218, comma 2, cod. strada; la motivazione deve essere autonoma rispetto a quella della pena penale.
  • Quando le aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) non sono contestate, la difesa deve chiedere la valutazione della sospensione e, in caso di revoca disposta senza adeguata motivazione, proporre ricorso per cassazione mirato all'annullamento della statuizione amministrativa accessoria.
  • Gli elementi da considerare nella scelta tra revoca e sospensione comprendono la pericolosità del comportamento, le circostanze del fatto e i parametri dell'art. 218 cod. strada; la mancanza di considerazione di tali elementi rende la statuizione viziata.

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