Cassazione Civile, Ordinanza n. 14728/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un immobile in Ostuni sul quale, in un precedente giudizio tra i proprietari confinanti e la precedente nuda proprietaria, era stata accertata l'esistenza di due servitù di luce, dichiarata l'illegittimità dell'occlusione con conci di tufo, ordinata la rimozione delle occlusioni e condannata la convenuta al risarcimento del danno e alle spese. Le attuali ricorrenti, usufruttuaria e nuda proprietaria dell'immobile, hanno proposto opposizione di terzo sostenendo che la sentenza originaria fosse stata resa nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, poiché la precedente proprietaria aveva già trasferito i diritti sul bene; hanno chiesto la declaratoria di nullità e revoca della sentenza opposta, la dichiarazione di irregolarità delle luci, la chiusura o regolarizzazione delle stesse e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullando la sentenza opposta, dichiarando irregolari le luci e disponendone la regolarizzazione, rigettando la riconvenzionale. In appello, i proprietari confinanti hanno contestato che l'annullamento potesse estendersi anche alla condanna risarcitoria e alle spese; la Corte d'appello ha ritenuto che tale parte della sentenza non arrecasse pregiudizio agli opponenti e ha perciò limitato l'annullamento. Le ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 101, 102, 112 e 404 c.p.c., sostenendo che il giudizio originario era stato celebrato senza corretta evocazione del soggetto passivo e che l'annullamento parziale fosse incomprensibile e lesivo perché le esponeva a una nuova esecuzione su una sentenza ancora in parte efficace. I resistenti, con ricorso incidentale, hanno lamentato violazione dell'art. 100 c.p.c. per il rigetto per difetto di interesse del loro motivo di appello volto a ottenere una condanna delle controparti a cooperare alla rimozione/realizzazione delle aperture, e violazione dell'art. 115 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità di un ulteriore motivo di appello relativo al risarcimento dei danni per il mantenimento delle occlusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale, osservando che l'opposizione di terzo era correttamente accolta perché il giudizio originario si era svolto solo in primo grado senza la partecipazione delle attuali proprietarie, parti necessarie pretermesse; tuttavia, una volta chiusa la fase rescindente, il giudice doveva esaminare la domanda residua in sede rescissoria. Ha inoltre confermato la correttezza della Corte d'appello nel limitare l'annullamento alle statuizioni che effettivamente pregiudicavano i terzi opponenti, ritenendo invece non pregiudizievole la condanna risarcitoria pronunciata nei confronti della precedente convenuta, unica legittimata passiva rispetto a tale domanda. È stato respinto anche il motivo sulle spese, poiché il giudice d'appello può procedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese quando riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sull'interesse ad impugnare, perché la domanda formulata in appello dai resistenti era stata già accolta dal Tribunale e non risultava dall'atto di appello una domanda implicita di cooperazione ulteriore delle proprietarie; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la censura ex art. 115 c.p.c. non colpiva la reale ratio decidendi, fondata sull'inammissibilità del motivo d'appello ex art. 342 c.p.c., e che comunque non era stato riportato il contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono state compensate e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
La decisione ricorda il principio del contraddittorio e della necessaria evocazione in giudizio del soggetto passivo del rapporto sostanziale.
Richiamato in relazione alla dedotta necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i titolari del diritto reale coinvolto.
Evocato per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nella gestione della domanda in opposizione di terzo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato quale parametro del vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso.
Norma base dell'opposizione di terzo, applicata distinguendo fase rescindente e fase rescissoria.
Usato come criterio per qualificare le luci e imporne la regolarizzazione secondo le caratteristiche di legge.
Richiamato in tema di spese processuali e relativo governo in base all'esito della lite.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento della censura.
Evocato nel motivo sulle spese quale norma connessa agli effetti della riforma della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo relativo alle spese e al regime delle impugnazioni incidentali.
Applicato per escludere l'interesse ad impugnare su un capo già favorevole o non idoneo a procurare utilità concreta.
La Corte precisa che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
Richiamato per distinguere la valutazione del materiale probatorio, che resta attività consentita al giudice.
Richiamato quale norma che impone specificità dei motivi di appello; la censura incidentale è stata ritenuta inammissibile per non aver colpito tale ratio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
art. 111 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale del contraddittorio nel processo.
Cass. Sez. 6, 05/04/2011, n. 7748
Richiamata per il principio secondo cui spoglio e turbativa sono fatti illeciti che generano responsabilità individuale dei singoli autori.
Cass. Sez. 2, 28/07/2021, n. 21610
Richiamata per il principio della separazione delle cause in appello quando solo alcune domande siano soggette a litisconsorzio necessario.
Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867
Richiamata sul corretto perimetro del vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c.
Massime di principio
- Nell'opposizione di terzo, la fase rescindente serve a rimuovere l'efficacia della sentenza pregiudizievole verso il terzo pretermesso; una volta eliminato il pregiudizio, il giudice deve passare alla fase rescissoria e decidere il merito della domanda del terzo secondo le ordinarie regole processuali.
- Se nel giudizio originario coesistono domande diverse, alcune soggette a litisconsorzio necessario e altre no, l'eventuale mancata integrazione del contraddittorio giustifica la rimessione al primo giudice solo per le domande soggette a tale regime; le altre vanno decise nel merito dal giudice d'appello.
- In opposizione di terzo, l'annullamento della sentenza va limitato alle statuizioni che effettivamente pregiudicano la sfera giuridica del terzo opponente; le statuizioni non pregiudizievoli o riferite a rapporti autonomi tra le parti originarie possono restare ferme.
- La responsabilità per spoglio o turbativa è personale e grava su ciascun autore del fatto illecito; la domanda risarcitoria va quindi valutata in rapporto al soggetto che ha materialmente posto in essere la condotta.
- Il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesta la mera valutazione del materiale probatorio.
- Il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese processuali quando riforma, anche solo in parte, la decisione impugnata, perché il governo delle spese segue l'esito complessivo della lite.
- L'interesse ad impugnare richiede una utilità concreta e attuale, desumibile dal contenuto dell'atto di impugnazione; non sono ammissibili censure fondate su domande ulteriori non effettivamente formulate.
- La censura di appello deve essere specifica: non basta chiedere la riforma della decisione, ma occorre individuare gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata; in cassazione, la critica deve colpire proprio la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità.
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