Cassazione Penale, Sentenza n. 01038/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva esteso la misura cautelare degli arresti domiciliari anche al capo relativo al delitto associativo (art. 416 c.p.). I motivi di impugnazione denunciavano: (i) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; (ii) errata applicazione dell'art. 416 c.p. e carenza motivazionale nel ritenere la sussistenza di gravi indizi di associazione, con illegittima valorizzazione di rapporti professionali/familiari e di condotte per le quali il G.I.P. aveva escluso il concorso; (iii) vizio di motivazione per aver confuso concorso nei reati con associazione per delinquere; (iv) mancanza di adeguata e concreta motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità/adeguatezza della misura (reati risalenti, assenza di elementi di attualità del pericolo, misure interdittive societarie più idonee).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai profili relativi alla configurabilità del delitto associativo e all'esistenza delle esigenze cautelari. Ha dichiarato infondato il motivo sull'inammissibilità dell'appello (riconoscendo la devoluzione al giudice d'appello della valutazione complessiva delle condizioni cautelari). Tuttavia, ha accolto le censure sulla insufficientemente motivata ritenuta dei gravi indizi di associazione (mancanza di elementi a mostrare una struttura organizzata minima e consapevolezza durevole dei partecipanti; valorizzazione assertiva di episodi per i quali il G.I.P. aveva escluso responsabilità) e sulla assenza di adeguata motivazione circa la concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il rischio di reiterazione è connesso all'operatività della società, le misure interdittive nei confronti dell'ente possono essere più adeguate e l'azione del P.M. deve valutare/attivare l'accertamento ex d.lgs. 231/2001. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Richiesta la prova di una organizzazione strutturale minima e della consapevolezza durevole dei partecipanti; non è sufficiente la mera commissione di più reati o il concorso nei singoli reati per configurare l'associazione
Regola l'appello del Pubblico Ministero contro provvedimenti cautelari: devolve al giudice d'appello la verifica anche delle condizioni cautelari prospettate, salvo la specificità richiesta solo quando il G.I.P. si sia già pronunciato sulle esigenze cautelari
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-bis c.p.p.
Norma richiamata nella doglianza sulla specificità dell'impugnazione; la Corte ha spiegato quando è necessaria la specifica impugnazione del profilo cautelare già deciso dal G.I.P.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i vizi denunciati (violazione norme processuali, errata applicazione di legge, vizio di motivazione)
d.lgs. 231/2001, art. 58 citato
La Corte afferma l'obbligo del P.M. di attivare l'accertamento della responsabilità dell'ente quando sussistono elementi idonei; la possibilità di misure interdittive contro l'ente incide sulla valutazione di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali
art. 112 Cost.
Richiamato per distinzione: la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 non è assimilabile alla responsabilità penale soggetta al principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma l'obbligo di verifica dell'illecito dell'ente grava comunque sul P.M.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto/parziale rigetto di una misura cautelare devolve al giudice d'appello la verifica anche delle esigenze cautelari originariamente prospettate, salvo che il G.I.P. si sia già pronunciato su tali esigenze: in tal caso è necessaria specifica impugnazione del P.M. su quel profilo
- Per configurare l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorrono, anche a livello di gravità indiziaria, elementi che evidenzino una struttura organizzativa minima e la consapevolezza durevole dei partecipanti; non è sufficiente la mera commissione di più reati o il semplice concorso nei singoli reati
- Il giudice deve motivare in modo non meramente assertivo quando valorizza episodi o responsabilità che il giudice precedente aveva esaminato e, se necessario, confutare criticamente le argomentazioni del provvedimento impugnato
- Nella valutazione del pericolo di reiterazione il giudice deve indicare elementi concreti e attuali (non limitarsi ad affermazioni generiche o a riferimenti cronologici remoti); la temporalità dei fatti e la persistenza di comportamenti recenti sono fattori decisivi
- Quando il rischio di reiterazione è riconducibile principalmente all'operatività della società, le misure interdittive dirette all'ente possono essere più adeguate rispetto a misure personali invasive: il giudice deve valutare proporzionalmente tutte le misure alternative e motivare l'impossibilità di adottare quelle meno gravose
- Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di attivare l'istruttoria per la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 ove sussistano elementi idonei; l'omissione di tale azione non può giustificare un'automatica concentrazione delle misure repressive solo sulla persona fisica
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