Cassazione Penale, Ordinanza n. 12335/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/04/2024, deducendo in sostanza il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorso contestava la motivazione sul diniego delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., ritenuta dal ricorrente non adeguatamente apprezzata; tuttavia la decisione valorizza che la concessione o meno delle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o contraddittoria. È richiamata anche la qualificazione dei fatti come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ritenuta non sufficiente di per sé a imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso le attenuanti generiche, osservando che tale valutazione è di fatto e non è censurabile in cassazione se sorretta da argomentazione non contraddittoria; ha inoltre precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito; il diniego può essere fondato sulle ragioni preponderanti della decisione e, se congruamente motivato e non contraddittorio, non è sindacabile in cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per vizi manifesti della motivazione, non per una diversa valutazione delle circostanze invocate dalla difesa.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche sulla base delle ragioni ritenute prevalenti, senza dover confutare analiticamente ciascun elemento favorevole prospettato dall'imputato, purché la motivazione sia congrua e coerente.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non determina automaticamente la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni distinte.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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