Cassazione Penale, Ordinanza n. 12286/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La parte civile impugna la sentenza del giudice di pace che ha assolto l'imputata dal reato di diffamazione in suo danno. Il ricorso è articolato in quattro motivi: primo, si denuncia l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per asserita mancanza di reale motivazione, ritenuta apparente; secondo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 596 c.p.; terzo, si lamenta la violazione del diritto della parte civile di provare i fatti costitutivi del reato; quarto, si censura l'omesso vaglio della verità dei fatti e l'erronea configurazione del diritto di critica. La difesa dell'imputata chiede l'inammissibilità del ricorso e contesta la richiesta del P.G. di qualificarlo come appello; la parte civile replica. La Corte, però, rileva che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, investono anche e soprattutto vizi motivazionali e, dunque, non sono riconducibili al ricorso per cassazione nei limiti dedotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione della parte civile, proposta contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace per un reato punito con pena alternativa, dovesse essere convertita in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il giudizio di appello, precisando che il giudice di appello valuterà l'ammissibilità dell'impugnazione e gli ulteriori adempimenti. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui non rileva la volontà effettiva della parte impugnante quando il mezzo di impugnazione è oggettivamente errato, e ha indicato che la disciplina applicabile all'impugnazione della parte civile è quella dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., secondo la regola temporale fissata dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza assolutoria; la parte civile ne lamenta la violazione per motivazione apparente
norma evocata dal ricorrente come erroneamente applicata, ma senza ulteriore sviluppo nel testo
la Corte osserva che i motivi, pur formalmente ancorati a violazioni di legge, si fondano anche su censure motivazionali non strettamente ricondotte ai limiti delle lettere indicate
consente la conversione del ricorso in appello quando l'impugnazione è proposta con un mezzo non corretto
disciplina l'impugnazione della parte civile; la Corte richiama la regola temporale elaborata dalle Sezioni Unite per la sua applicazione
non citato espressamente, ma il testo fa riferimento a un reato punito con pena alternativa; il contenuto della fattispecie concreta resta diffamazione ex art. 596 c.p. come riportato nel provvedimento
Massime di principio
- Quando la parte civile impugna una sentenza di proscioglimento del giudice di pace per un reato punito con pena alternativa, il mezzo di impugnazione può essere convertito in appello se, per il contenuto sostanziale delle doglianze, non è un ricorso per cassazione ammissibile.
- Ai fini della qualificazione del mezzo di impugnazione rileva il contenuto oggettivo delle censure e non la volontà soggettiva della parte impugnante di scegliere deliberatamente un mezzo diverso.
- Le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono in doglianze sulla motivazione o sulla valutazione del materiale probatorio non sono automaticamente proponibili come ricorso per cassazione se eccedono i limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.
- Nel giudizio di impugnazione della parte civile contro una decisione assolutoria del giudice di pace, l'appello va radicato davanti al giudice competente a ricevere l'impugnazione, che dovrà poi verificare l'ammissibilità dell'atto secondo la disciplina applicabile.
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