Cassazione Penale, Ordinanza n. 12319/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato un provvedimento questorile sfavorevole, relativo alla sua condotta reiterata di parcheggiatrice abusiva. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente rivalutativo dei fatti e dei dati probatori, senza una puntuale confutazione della motivazione della decisione impugnata, che aveva giudicato legittimo e congruamente motivato il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza. Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva già evidenziato l'assenza di elementi positivi allegati dalla difesa; la motivazione è stata ritenuta conforme al principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dalla mancanza di circostanze favorevoli e, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza.
Norme richiamate
La concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; il diniego può essere motivato dalla mancanza di elementi o circostanze di segno positivo.
Richiamato quale intervento normativo che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rendendo non sufficiente la sola incensuratezza ai fini della diminuente.
Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata in relazione alla modifica dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a proporre una rivalutazione del merito e dei dati fattuali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente invocare il solo stato di incensuratezza.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la concessione delle attenuanti generiche richiede una valutazione complessiva della personalità e della condotta, non potendo essere automatica in base all'assenza di precedenti penali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12286/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12291/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12298/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12318/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12320/2025 del 28/03/2025
- ordinanza_penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12321/2025 del 28/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →