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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12298/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Livorno incaricato di celebrare il procedimento penale a suo carico. Il ricorso è stato però proposto personalmente dalla parte, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La censura, per come emerge dal provvedimento, investiva la decisione di inammissibilità della ricusazione; la Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione tecnica, richiamando la regola generale dell'art. 613 c.p.p. e la disciplina sull'impugnazione personale ex art. 571 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata e non tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Fissa la regola generale secondo cui il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la regola si applica anche a procedimenti speciali come la ricusazione, salvo ipotesi eccezionali in cui la Corte sia investita di una competenza speciale non derivante da ricorso.

  • art. 571 c.p.p.

    Concorre a fondare l'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato, in mancanza di difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 610 c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 45 c.p.p.

    È richiamato solo come esempio di procedimento incidentale sottratto alla regola generale, perché attribuisce alla Corte una competenza particolare non demandata per effetto di ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    È indicata come fonte della novella dell'art. 613 c.p.p. che disciplina in modo generale il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, anche quando previsto da discipline speciali o incidentali, è soggetto alla regola generale della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, salvo espressa deroga o ipotesi in cui la Corte eserciti una competenza speciale non attivata da ricorso.
  • L'impugnazione proposta personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede il ministero di un difensore cassazionista.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando ricorrono i presupposti normativi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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