Cassazione Penale, Ordinanza n. 12318/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo sostanzialmente rivalutativo del merito e privo di censure idonee a scalfire la motivazione della sentenza di appello, giudicata coerente, logica e conforme a consolidati orientamenti di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un soggetto ritenuto, dalla sentenza impugnata, amministratore di fatto di una società. Dalla motivazione emerge che la difesa censurava la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22/05/2024, lamentando in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio e deducendo vizi motivazionali. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano diretti a ottenere una nuova lettura dei dati già esaminati dalla sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato un compendio probatorio coerente, fondato su dichiarazioni convergenti di più soggetti e sul contenuto del processo verbale di constatazione, oltre che su elementi induttivi letti nel quadro complessivo della prova. È inoltre ritenuta inammissibile la doglianza di omesso esame di motivi di appello solo genericamente richiamati e non spiegati quanto alla loro decisività.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale, chieda una rivalutazione del compendio probatorio e delle emergenze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
- La motivazione di merito è immune da censure quando risulti coerente, non manifestamente illogica e sorretta da un esame complessivo degli elementi probatori, anche induttivi, purché questi siano apprezzati nel loro insieme e non atomisticamente.
- La doglianza di omesso esame di motivi di appello è inammissibile se tali motivi sono richiamati in modo generico e non viene illustrata la loro concreta decisività.
- Ai fini della responsabilità per la qualifica di amministratore di fatto, è legittimo valorizzare un quadro probatorio convergente composto da dichiarazioni testimoniali e da ulteriori dati documentali o indiziari, purché la ricostruzione sia sorretta da motivazione congrua e complessiva.
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