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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12320/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/09/2024. Non emergono dal testo i fatti storici del processo né il reato contestato; l'unico tema trattato è l'ammissibilità formale del ricorso. La ricorrente ha proposto l'impugnazione senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in un momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata dopo il 3 agosto 2017, data di efficacia della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, che impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, solo da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione; non è consentita la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato.

  • l. n. 103 del 23 giugno 2017

    a decorrere dal 3 agosto 2017

    La riforma ha modificato l'art. 613 c.p.p. e si applica ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione se il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore della riforma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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