Cassazione Penale, Ordinanza n. 12291/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e travisamento delle risultanze processuali in relazione al reato di percosse. La Corte rileva però che le censure si risolvono nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. Inoltre, i motivi mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività estranea al sindacato di legittimità. La Corte richiama infine il principio secondo cui il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. Non ha esaminato nel merito la responsabilità penale, ma ha ritenuto i motivi non proponibili in cassazione perché attinenti a vizi motivazionali e a una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio. Il ricorso è stato quindi convertito nel mezzo di impugnazione corretto, con rimessione degli atti al giudice competente.
Norme richiamate
art. 581 c.p.
norma incriminatrice indicata come oggetto delle censure difensive e del giudizio di merito, ma non oggetto di una nuova valutazione nel merito in sede di legittimità
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione dedotto non consente una rivalutazione delle prove in cassazione e, se proposto per saltum, non è proponibile in tale forma
art. 569, comma 3, c.p.p.
il ricorso per cassazione proposto per saltum con motivi relativi a vizi di motivazione deve essere convertito in appello e trasmesso al giudice competente
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella pedissequa riproposizione dei motivi già dedotti in appello, se prive di una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle emergenze processuali, poiché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
- Quando l'impugnazione, formalmente proposta come ricorso per cassazione, contenga in realtà doglianze attinenti a vizi di motivazione e sia quindi proposta per saltum, essa va convertita nel mezzo di impugnazione corretto e gli atti devono essere trasmessi al giudice di appello competente.
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