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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21148/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta davanti al Tribunale da un proprietario di terreno agricolo, il quale sosteneva che un immobile diroccato presente sul fondo fosse stato illegittimamente demolito il 31 agosto 2005 da alcuni convenuti, introdottisi clandestinamente nel terreno. I convenuti contestavano integralmente la domanda, affermando che nel fondo vi erano soltanto macerie e detriti di un vecchio manufatto già demolito da tempo e che, su richiesta per motivi igienici, il proprietario aveva consentito a uno dei convenuti di eseguire opere di pulizia e sistemazione, incaricando poi altri due soggetti di svolgere materialmente i lavori con una piccola ruspa. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non credibili i testi dell'attore e valorizzando l'assenza di prova che lo stato dei luoghi documentato in foto nel 2003 fosse rimasto invariato fino al 2005. La Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il soccombente deduceva un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando violazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 232 c.p.c. per errata valutazione delle prove e del riparto dell'onere della prova: sosteneva che le dichiarazioni testimoniali fossero chiare e precise nell'individuare la condotta dei convenuti e la data del fatto, che un testimone fosse indifferente e quindi attendibile, e che ulteriori elementi probatori emergessero dal mancato interrogatorio formale, dalla documentazione fotografica e dalla consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente costruito come denuncia di violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'intero compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha osservato che il giudice d'appello aveva esaminato in modo ragionevole tutti i profili dedotti, aveva motivatamente reputato inattendibili diversi testimoni perché parenti del ricorrente, aveva affrontato anche la questione dell'interrogatorio formale e che la doglianza relativa ai documenti fotografici e alla consulenza tecnica era formulata in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo state trascritte, allegate e localizzate le produzioni richiamate nel fascicolo di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta, in concreto, una critica alla valutazione delle prove e non un vero errore di diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata reputata inammissibile perché tendeva a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 232 c.p.c.

    La questione relativa agli effetti della mancata risposta all'interrogatorio formale è stata ritenuta già esaminata dalla Corte territoriale e non efficacemente censurata in cassazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La deduzione dei documenti e della consulenza tecnica è stata ritenuta inammissibile perché mancava la trascrizione, allegazione e localizzazione degli atti rilevanti nel fascicolo di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione circa l'attendibilità dei testimoni e la ricostruzione del fatto storico spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non apparente.
  • La deduzione di errori fondati su documenti o consulenze tecniche richiede il rigoroso rispetto dell'onere di specificazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., con trascrizione, allegazione e precisa localizzazione degli atti richiamati.
  • La censura relativa all'omesso o erroneo apprezzamento dell'interrogatorio formale non è autosufficiente se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La presenza di rapporti di parentela con una parte può essere valorizzata dal giudice di merito nella valutazione di attendibilità della prova testimoniale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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