Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23254/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico. La società acquirente aveva agito per l'adempimento contrattuale, lamentando che la controparte non avesse consegnato tutta la documentazione relativa all'impianto, documentazione che, secondo la tesi della debitrice, sarebbe stata essenziale perché idonea a evitare la perdita o la revoca degli incentivi e a consentire la manutenzione e il ripristino dell'impianto in caso di guasto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società fornitrice al pagamento di una somma. In appello la società fornitrice aveva invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sostenendo che la mancata consegna della documentazione integrasse un grave inadempimento della controparte; la società acquirente aveva proposto appello incidentale sulle spese e per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Davanti alla Cassazione, la ricorrente principale ha dedotto omesso esame delle risultanze della CTU e della CTP, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente svalutato l'essenzialità della documentazione non consegnata e avesse così escluso immotivatamente la prova del danno futuro e della gravità dell'inadempimento. La ricorrente incidentale ha invece lamentato l'omesso esame della condotta processuale dell'altra parte, che avrebbe dovuto condurre a una condanna per responsabilità aggravata e abuso del processo ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo principale perché diretto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze tecniche, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre chiarito che le consulenze tecniche di parte sono meri argomenti difensivi privi di autonoma efficacia probatoria e che la Corte territoriale aveva comunque considerato, sia pure sinteticamente, le risultanze istruttorie, escludendo la prova di un danno futuro e dell'indispensabilità della documentazione. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo incidentale, poiché la Corte d'appello non aveva omesso di considerare la condotta processuale della controparte e, comunque, la valutazione circa la ricorrenza dell'abuso del processo e della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. resta affidata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento era invocata dalla parte che si riteneva legittimata a sospendere la propria prestazione; la Corte non entra nel merito della sua fondatezza perché censura in cassazione è stata ritenuta inammissibile sul piano del vizio motivazionale.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale per difetto dei requisiti di specificità; tale profilo non è stato rimosso in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per responsabilità aggravata e abuso del processo è stata ritenuta non sindacabile in cassazione, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non consente di sollecitare una rivalutazione del merito, delle prove o delle risultanze tecniche.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ricondotta, in concreto, a una critica alla valutazione del fatto e delle prove, quindi non ammissibile in sede di legittimità come mezzo per ottenere un nuovo giudizio sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito usarlo per contestare la ricostruzione del fatto, la ponderazione delle prove o la scelta tra diverse letture del compendio istruttorio.
  • La consulenza tecnica di parte ha natura di mera allegazione difensiva e di argomento di prova, privo di autonoma efficacia probatoria; la sua mancata adesione espressa in sentenza non integra di per sé vizio denunciabile, potendo ritenersi implicitamente disattesa.
  • Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio possono integrare il fatto decisivo deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il giudice di merito le abbia realmente omesse, mentre non ricorre il vizio quando la sentenza, anche sinteticamente, mostri di averle considerate e ne tragga una conclusione incompatibile con la tesi della parte.
  • La valutazione circa la sussistenza di un abuso del processo o dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo.
  • In cassazione non è consentito trasformare questioni di diritto o argomentazioni difensive in censure ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il controllo di legittimità resta esterno e non può risolversi in una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.