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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36542/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da due proprietari confinanti per far accertare che le costruzioni realizzate da una società sul confine violavano le distanze legali e gli strumenti urbanistici applicabili, con richiesta di arretramento degli edifici. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La società ha proposto appello notificandolo via PEC e poi anche per posta, ma la costituzione/iscrizione a ruolo dell’appello è stata rifiutata dalla cancelleria per mancanza nella busta telematica della scansione del contributo unificato e della marca da bollo. La società ha sostenuto di aver tempestivamente avviato il deposito telematico e di avere ricevuto la ricevuta di consegna, sicché il deposito si sarebbe perfezionato entro il termine; ha inoltre chiesto la rimessione in termini, deducendo un errore non imputabile e la non visibilità dell’allegato di rifiuto. La Corte d’appello ha invece dichiarato improcedibile l’appello per tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo corretto il rifiuto e non provata la causa non imputabile. In cassazione la società ha censurato: la violazione delle norme sulla improcedibilità dell’appello e sulla costituzione dell’appellante; l’erronea applicazione dell’art. 285, quarto comma, d.P.R. 115/2002, ritenuto riferibile solo al deposito cartaceo; l’omesso rilievo del perfezionamento del deposito telematico con la ricevuta di avvenuta consegna; il mancato accoglimento della rimessione in termini; la lesione dei diritti costituzionali al giusto processo e alla tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che l’art. 285, quarto comma, d.P.R. 115/2002 non si applichi ai depositi telematici e che, in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata entro il termine, il deposito telematico si perfezioni tempestivamente, mentre l’eventuale rifiuto della cancelleria per irregolarità fiscale o mancanza di scansioni integra al più una irregolarità sanabile e non travolge il deposito già perfezionato. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito e il quinto inammissibile. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà ritenere procedibile il gravame ed esaminarne il merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo

    L’improcedibilità in appello è stata ritenuta erroneamente dichiarata dalla corte territoriale perché il deposito telematico risultava già perfezionato nei termini.

  • art. 347 c.p.c.

    È richiamato per il termine di iscrizione a ruolo dell’appello, che decorre dalla notificazione dell’atto.

  • art. 165 c.p.c.

    È richiamato, in combinato con l’art. 347 c.p.c., per individuare il termine di costituzione/iscrizione a ruolo.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato a sostegno del principio di conservazione degli atti, per cui irregolarità fiscali o formali non devono travolgere l’efficacia del deposito tempestivamente eseguito.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    È la norma evocata per la rimessione in termini, ritenuta poi assorbita dall’accoglimento dei primi motivi.

  • art. 285, quarto comma, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il funzionario... rifiuta di ricevere gli atti... se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito

    La Corte afferma che tale disposizione si applica ai depositi analogici e non a quelli telematici; nei depositi telematici, una volta generata la ricevuta di avvenuta consegna, non residua spazio per il rifiuto per irregolarità fiscale.

  • art. 16-bis, settimo comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

    Il deposito telematico si perfeziona con la seconda PEC, ossia con la ricevuta di avvenuta consegna, se generata entro il termine.

  • art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.

    È richiamato per le regole sul computo e sulla tempestività del deposito in relazione al termine.

  • art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come norma che prevede la verifica della dichiarazione di valore e della ricevuta di avvenuto versamento.

  • art. 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il potere di verifica del pagamento delle anticipazioni forfettarie dovute all’erario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo, ma la censura costituzionale è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di doglianze di legge ordinaria.

  • art. 110 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo, senza autonoma decisività.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo, senza autonoma decisività.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione esaminati dalla Corte.

  • d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina tecnica del processo telematico, ma la Corte valorizza soprattutto l’art. 16-bis, co. 7, d.l. 179/2012.

  • L. 17 dicembre 2012, n. 221

    È richiamata come legge di conversione dell’art. 16-bis, co. 7, d.l. 179/2012.

  • L. 132/2015

    È evocata nel terzo motivo per il profilo motivazionale, ma non assume rilievo decisivo autonomo.

Massime di principio

  • Nel processo telematico, il deposito dell’atto si perfeziona quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, se ciò avviene entro la scadenza del termine processuale.
  • Il rifiuto della cancelleria per irregolarità fiscali o per mancanza della scansione di contributo unificato e marca da bollo non travolge il deposito telematico già perfezionato; al più impone un rinnovo del deposito o integra una mera irregolarità sanabile.
  • L’art. 285, quarto comma, d.P.R. 115/2002, che consente il rifiuto della ricezione degli atti non in regola con il regime fiscale, riguarda il deposito analogico e non può essere automaticamente esteso ai depositi telematici.
  • Le norme processuali sul deposito e sulla costituzione vanno interpretate in senso conservativo, privilegiando la decisione nel merito e limitando le ipotesi di improcedibilità ai soli casi realmente previsti dalla legge.
  • Le doglianze che deducono la violazione di norme costituzionali, ma si limitano a reiterare censure di violazione di legge ordinaria, sono inammissibili come motivo autonomo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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