Cassazione Civile, Ordinanza n. 07854/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha impugnato ex art. 1137 c.c. due deliberazioni assembleari con cui il condominio aveva ratificato e approvato interventi sulle parti comuni: sostituzione della moquette con pavimento in gres porcellanato, sistemazione del manto del cortile con asfalto, eliminazione di un dosso e abbassamento della quota del viale di accesso. Il ricorrente sosteneva che tali opere integrassero innovazioni gravose e voluttuarie, vietate o comunque soggette a maggioranza qualificata; in subordine, deduceva che la delibera fosse invalida perché adottata senza il quorum di 666,66 millesimi. In cassazione ha censurato: 1) la motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenuta meramente adesiva a quella di primo grado; 2) l'erronea applicazione dell'art. 1120 c.c. e delle maggioranze richieste per le innovazioni; 3) l'erronea applicazione degli artt. 1136, 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato coperta da giudicato la questione relativa alla delibera del 14/8/2002.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: la Corte territoriale aveva spiegato, anche per relationem, perché i lavori fossero mere modifiche e non innovazioni, richiamando le caratteristiche delle opere e la giurisprudenza sulla distinzione tra modifica e innovazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, essendo la decisione fondata sulla qualificazione delle opere come mere modifiche e quindi sull'applicabilità della maggioranza semplice. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse anche il terzo motivo, perché la questione del giudicato sulla delibera del 14/8/2002 era comunque superflua rispetto all'altra autonoma ragione decisoria, cioè la sufficienza della maggioranza semplice. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a base dell'impugnazione delle deliberazioni condominiali da parte del singolo condomino
le innovazioni richiedono la qualificazione dell'opera come tale; se l'intervento è mera modifica finalizzata a migliorare l'uso della cosa comune, non si applica la disciplina delle innovazioni
richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto delle innovazioni gravose/voluttuarie
art. 3 del Regolamento del Condominio
invocato dal ricorrente come fonte di divieto delle opere deliberate
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di maggioranza qualificata, ma il riferimento normativo non è accolto dalla Corte nel merito
la nullità per motivazione apparente è configurabile solo se la motivazione manca in modo assoluto o è obiettivamente incomprensibile
individua i vizi denunciabili con ricorso per cassazione, rispettivamente nullità della sentenza e violazione di legge
art. 111, comma VI, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
la procura autenticata dal difensore ai sensi del terzo comma, nella formulazione successiva alla l. n. 69/2009, opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4/7/2009; nei giudizi anteriori serve procura speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata, se non apposta a margine o in calce al ricorso/controricorso
art. 45, comma 9, l. 18 giugno 2009, n. 69
ha introdotto la nuova disciplina della procura autenticata dal difensore ex art. 83, comma 3, c.p.c.
la Corte ha ritenuto sufficiente, per mere modifiche e non innovazioni, la maggioranza semplice prevista per l'approvazione delle deliberazioni ordinarie; la maggioranza qualificata del quinto comma riguarda invece le innovazioni
invocato insieme all'art. 324 c.p.c. per contestare l'efficacia del giudicato
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato formale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
richiamato per le conseguenze economiche del rigetto in tema di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, ai fini della nullità della sentenza, quando manca del tutto sul piano grafico o logico, oppure è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il semplice difetto di persuasività o di ampiezza argomentativa.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello, sia pure sinteticamente, indica le ragioni della conferma e consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente insieme alla sentenza di primo grado.
- In materia condominiale, la distinzione tra innovazione e mera modifica dipende dall'incidenza dell'opera sulla consistenza sostanziale e sulla destinazione della cosa comune: sono innovazioni solo gli interventi che alterano la destinazione originaria o la rendono sostanzialmente diversa o inservibile; gli interventi che migliorano o rendono più comodo il godimento senza mutarne la destinazione non sono innovazioni in senso tecnico-giuridico.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze contro le altre rationes.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un presupposto non decisivo o diverso da quello effettivamente posto a base della decisione, è inammissibile.
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