Cassazione Civile, Ordinanza n. 15077/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, concernente IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che, trattandosi di accertamento cosiddetto "a tavolino", non fosse applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni, nonostante riguardasse anche IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, per gli accertamenti "a tavolino", il termine dilatorio di sessanta giorni dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Per i tributi non armonizzati, come IRPEF e IRAP, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio è necessario, ma nel caso concreto esso era stato comunque attivato mediante invito a comparire e richiesta di documentazione, con successiva redazione del processo verbale di chiusura e notifica dell'avviso. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'atto e condannato il ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti in materia di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
La previsione si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente; non opera per gli accertamenti "a tavolino". Per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale va comunque garantito, ma non mediante il rispetto di quel termine specifico quando non ricorra la fattispecie tipica disciplinata dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto per gli accertamenti fiscali conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, e non può essere esteso agli accertamenti meramente documentali o "a tavolino".
- Negli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa.
- Per i tributi armonizzati l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, ai fini dell'invalidità dell'atto, il contribuente deve allegare in giudizio quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e tali difese non devono risultare meramente pretestuose.
- Quando il contraddittorio endoprocedimentale è stato comunque instaurato prima dell'emissione dell'atto, non può invocarsi la nullità dell'accertamento solo perché non è decorso il termine di sessanta giorni previsto per una diversa tipologia di verifica.
- La verifica della validità dell'accertamento richiede di distinguere tra disciplina dei tributi armonizzati e non armonizzati e tra accertamenti da verifica in loco e accertamenti documentali.
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