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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01816/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 12 febbraio 2020, con la quale l'assemblea aveva deciso, tra l'altro, di non intervenire nella manutenzione di un'area a verde identificata come particella 2643, ritenuta di proprietà di terzi. La ricorrente aveva già proposto opposizione ex art. 1137 c.c. contro tale delibera; l'opposizione era stata respinta in primo grado e in appello, e poi il relativo ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza n. 3186/2023. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la parte chiede di revocare quell'ordinanza, deducendo un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe mal percepito il contenuto del verbale assembleare, avrebbe omesso di considerare che i due condomini costituivano un supercondominio e quindi l'area avrebbe dovuto reputarsi comune ex art. 1117 c.c., avrebbe escluso erroneamente la sussistenza dei requisiti documentali indicati, e non avrebbe chiarito quale fosse la prospettazione alternativa valutata. Con un secondo motivo, la ricorrente ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il difensore non fosse presente all'assemblea neppure per delega e che la sua richiesta di escludere il condominio dal concorso alle spese non fosse tra i punti all'ordine del giorno.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione infondato e, in parte, inammissibile, perché i vizi dedotti non integravano un vero errore di fatto revocatorio ma tendevano a rimettere in discussione valutazioni giuridiche e di merito già compiute nell'ordinanza oggetto di revocazione. In particolare, ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una svista percettiva su dati di fatto incontrovertibilmente risultanti dagli atti, non già in un errore di diritto, in una diversa qualificazione giuridica o in un nuovo riesame del merito. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era comunque estraneo al paradigma revocatorio, poiché contestava un preteso errore di diritto relativo all'omesso esame del fatto decisivo, e che l'ordinanza revocanda aveva già affrontato la questione richiamando la preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore del condominio e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; non può essere usata per correggere errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio ricorre solo se la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 1137 c.c.

    L'impugnazione della delibera assembleare condominiale non può, in difetto di specifica domanda e di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, sfociare in una statuizione sull'estensione dei diritti reali.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura comune dell'area, ma la Corte ha escluso che la questione potesse essere riaperta in sede di revocazione come errore di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel ricorso originario come norma sulla valutazione delle prove, ma il relativo rilievo attiene a una censura di diritto o di merito, non a errore revocatorio.

  • art. 1123 c.c.

    Invocato nel ricorso originario con riferimento alla ripartizione delle spese, ma la censura non è stata ritenuta idonea a fondare la revocazione.

  • art. 1130 c.c.

    Invocato nel ricorso originario con riferimento ai doveri dell'amministratore; la Corte ha ritenuto che la questione non integrasse errore di fatto revocatorio.

  • art. 1135, n. 4, c.c.

    Invocato nel ricorso originario in tema di competenze assembleari; la Corte ha escluso che la censura fosse riconducibile all'errore percettivo richiesto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha rilevato che tale doglianza non è veicolabile come errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto in senso stretto, cioè per sviste percettive su dati di fatto decisivi e incontrovertibili; non può essere utilizzata per denunciare errori di diritto, errori di interpretazione della norma, errori di valutazione o per ottenere un nuovo giudizio sul merito.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto l'apparente deduzione di una svista, miri in realtà a ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti o una diversa soluzione della controversia già decisa.
  • La revocazione non consente di riaprire questioni già risolte in sede di legittimità attraverso una nuova valutazione delle prove o una nuova ricostruzione del fatto, poiché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, la decisione non può estendersi all'accertamento dell'esistenza o dell'estensione dei diritti reali dei singoli condomini in assenza di specifica domanda e del necessario contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
  • La deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere convertita in motivo di revocazione quando la doglianza, in sostanza, contesti una pretesa erronea applicazione della legge o una valutazione di merito già compiuta dal giudice.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiProveImpugnazioniProprietà
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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