Cassazione Civile, Ordinanza n. 32297/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, già iscritto a un fondo di previdenza complementare aziendale prima del d.lgs. n. 124 del 1993 e poi passato a un diverso fondo, aveva presentato istanza di rimborso dell’IRPEF versata dal sostituto d’imposta nella misura del 33,45% sulle somme ricevute in capitale, sostenendo che sulla quota corrispondente al rendimento dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista per i redditi di capitale. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la lite era stata decisa in primo grado contro il contribuente; in appello la CTR aveva accolto la sua domanda, ma la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato con rinvio imponendo di accertare, previa disamina delle norme contrattuali del fondo, se il capitale fosse stato effettivamente investito sul mercato finanziario, quali risultati avesse prodotto e come fossero state attribuite le plusvalenze alle posizioni individuali. Riassunta la causa, la CTR in sede di rinvio ha nuovamente rigettato il ricorso, ritenendo impossibile tale disamina per insufficienza del materiale probatorio. Con il presente ricorso il contribuente deduceva, da un lato, violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto enunciato nel rinvio e, dall’altro, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che i documenti prodotti (accordi Enel-sindacati, dichiarazione Fondenel e altre risultanze) avrebbero consentito di ricostruire la natura del rapporto e il rendimento, nonché di qualificare il pregresso assetto del 1986 come contratto di capitalizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulata come omesso esame di elementi istruttori e non di un fatto storico decisivo, e comunque infondata la doglianza di violazione dell’art. 384 c.p.c., poiché la CTR di rinvio aveva effettivamente svolto l’accertamento richiesto, giungendo motivatamente alla conclusione che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente dell’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e della specifica entità del rendimento netto. La Corte ha ribadito che il rendimento tassabile al 12,5% è solo quello derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre non rilevano mere operazioni matematiche, riserve attuariali o la redditività dell’intero patrimonio del datore di lavoro. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con atto finale di condanna e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma l’adempimento del dictum va valutato alla luce dell’effettivo accertamento richiesto e del materiale probatorio disponibile.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per censurare l’omesso esame di un fatto il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di omesso esame richiede specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente quale base della pretesa di tassazione agevolata della componente qualificabile come rendimento.
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,5% si applica alle somme che costituiscono rendimento netto derivante dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per le prestazioni maturate in certi periodi si applica il regime di tassazione separata, con distinzione rispetto alla sola quota capitale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come critica alla valutazione delle prove o all’omesso esame di documenti: occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso in causa.
- In sede di rinvio il giudice di merito deve compiere l’accertamento indicato dalla Cassazione, ma la motivazione è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, dell’attività decisoria svolta e dell’insufficienza della prova offerta dalla parte onerata.
- Nei fondi previdenziali complementari aziendali, la tassazione agevolata al 12,5% si applica solo alla componente che rappresenta un rendimento netto effettivamente prodotto dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla mera differenza aritmetica tra quanto versato e quanto erogato.
- La prova dell’esistenza e dell’ammontare del rendimento netto grava sul contribuente che chiede il rimborso; non sono sufficienti certificazioni o conteggi interni che non specifichino i criteri di calcolo e non dimostrino l’effettivo impiego delle somme sul mercato finanziario.
- Non può qualificarsi come rendimento, ai fini fiscali favorevoli, una mera operazione attuariale o la redditività complessiva del patrimonio dell’impresa, poiché manca il nesso con l’effettivo investimento del capitale individuale del lavoratore.
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