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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32297/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, già iscritto a un fondo di previdenza complementare aziendale prima del d.lgs. n. 124 del 1993 e poi passato a un diverso fondo, aveva presentato istanza di rimborso dell’IRPEF versata dal sostituto d’imposta nella misura del 33,45% sulle somme ricevute in capitale, sostenendo che sulla quota corrispondente al rendimento dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista per i redditi di capitale. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la lite era stata decisa in primo grado contro il contribuente; in appello la CTR aveva accolto la sua domanda, ma la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato con rinvio imponendo di accertare, previa disamina delle norme contrattuali del fondo, se il capitale fosse stato effettivamente investito sul mercato finanziario, quali risultati avesse prodotto e come fossero state attribuite le plusvalenze alle posizioni individuali. Riassunta la causa, la CTR in sede di rinvio ha nuovamente rigettato il ricorso, ritenendo impossibile tale disamina per insufficienza del materiale probatorio. Con il presente ricorso il contribuente deduceva, da un lato, violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto enunciato nel rinvio e, dall’altro, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che i documenti prodotti (accordi Enel-sindacati, dichiarazione Fondenel e altre risultanze) avrebbero consentito di ricostruire la natura del rapporto e il rendimento, nonché di qualificare il pregresso assetto del 1986 come contratto di capitalizzazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulata come omesso esame di elementi istruttori e non di un fatto storico decisivo, e comunque infondata la doglianza di violazione dell’art. 384 c.p.c., poiché la CTR di rinvio aveva effettivamente svolto l’accertamento richiesto, giungendo motivatamente alla conclusione che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente dell’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e della specifica entità del rendimento netto. La Corte ha ribadito che il rendimento tassabile al 12,5% è solo quello derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre non rilevano mere operazioni matematiche, riserve attuariali o la redditività dell’intero patrimonio del datore di lavoro. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con atto finale di condanna e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come critica alla valutazione delle prove o all’omesso esame di documenti: occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso in causa.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve compiere l’accertamento indicato dalla Cassazione, ma la motivazione è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, dell’attività decisoria svolta e dell’insufficienza della prova offerta dalla parte onerata.
  • Nei fondi previdenziali complementari aziendali, la tassazione agevolata al 12,5% si applica solo alla componente che rappresenta un rendimento netto effettivamente prodotto dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla mera differenza aritmetica tra quanto versato e quanto erogato.
  • La prova dell’esistenza e dell’ammontare del rendimento netto grava sul contribuente che chiede il rimborso; non sono sufficienti certificazioni o conteggi interni che non specifichino i criteri di calcolo e non dimostrino l’effettivo impiego delle somme sul mercato finanziario.
  • Non può qualificarsi come rendimento, ai fini fiscali favorevoli, una mera operazione attuariale o la redditività complessiva del patrimonio dell’impresa, poiché manca il nesso con l’effettivo investimento del capitale individuale del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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