Cassazione Civile, Ordinanza n. 00799/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un immobile caduto in comunione ereditaria dopo la successione materna. Un coerede, già ottenuta la divisione giudiziale dell’asse, ha agito contro alcuni coeredi chiedendo il pagamento della quota di sua spettanza dei canoni di locazione dell’immobile comune percepiti dai convenuti per un lungo periodo. In primo grado il tribunale ha condannato una coerede al pagamento della metà dei canoni percepiti in un certo arco temporale e un altro coerede al rimborso di una quota riferita ad altri periodi, dichiarando prescritti i crediti più risalenti; la decisione è stata confermata in appello. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità della domanda per difetto di valida procura alle liti, in relazione allo smarrimento e ricostruzione del fascicolo e alla pretesa inidoneità della procura apposta sull’atto originario; 2) violazione delle regole sulla non contestazione e sull’onere della prova, assumendo che non potesse ritenersi provato un contratto di locazione in mancanza di forma scritta; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la condanna avesse riguardato importi superiori o diversi rispetto a quelli domandati; 4) censura sulle spese, per averle poste prevalentemente a carico della sola ricorrente. Nessuna delle controparti ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la validità della procura alle liti apposta in calce o su foglio congiunto all’atto introduttivo, irrilevanti eventuali difformità formali non prescritte a pena di nullità; ha inoltre ritenuto inammissibili le contestazioni sul tardivo deposito degli atti perché non adeguatamente ricondotte al giudizio di merito e comunque non esaminabili in cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che la locazione era evocata come fatto storico produttivo di utilità della cosa comune e non come fonte di obbligazioni tra le parti del processo, sicché non operavano i limiti di prova propri dei contratti da far valere come titolo negoziale. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. sul terzo motivo, perché il giudice di merito aveva comunque liquidato un importo nei limiti della domanda originaria di rimborso della quota dei canoni percepiti dall’apertura della successione, e perché non è consentito in cassazione rivalutare l’accertamento di quali fatti fossero pacifici tra le parti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che la ricorrente, soccombente, non può dolersi della mancata compensazione integrale delle spese, rientrando la relativa valutazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata attività difensiva degli intimati; disposto altresì l’onere del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina della procura alle liti e della rappresentanza tecnica; la Corte ne esclude la violazione sulla base della validità della procura apposta all’atto introduttivo
richiamato in tema di procura alle liti; la Corte afferma che la procura in calce o su foglio congiunto è valida senza ulteriori requisiti formali
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che la decisione abbia attribuito un bene della vita diverso o ultra petita rispetto alla domanda
richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove; la Corte esclude la violazione nel caso concreto
richiamato nel motivo concernente il deposito degli atti e la regolarità del fascicolo
richiamato per affermare che le contestazioni relative a vizi del primo grado avrebbero dovuto essere devolute con l’appello, altrimenti restano precluse in cassazione
non citato
richiamato in tema di condanna alle spese di lite; la Corte reputa corretta la regolazione operata dal giudice di merito
richiamato per la compensazione totale o parziale delle spese; la Corte sottolinea che si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La procura alle liti è valida quando sia rilasciata in calce, a margine o su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo; non sono richiesti specifici formalismi ulteriori, né la data o l’identità dei caratteri tipografici incidono di per sé sulla validità.
- Quando un contratto è richiamato non come fonte di obbligazioni tra le parti in causa, ma come semplice fatto storico rilevante ai fini della decisione, non operano i limiti di prova propri della forma scritta ad substantiam o ad probationem.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o fonda la decisione su fatti costitutivi non dedotti; non ricorre, invece, quando la liquidazione resta entro il perimetro della domanda originaria.
- Le contestazioni sulla regolarità di atti e fasi del giudizio di primo grado devono essere dedotte con i motivi di appello e non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, se non nei limiti in cui risultino specificamente trattate nei gradi precedenti.
- La compensazione delle spese processuali, totale o parziale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo vizi specifici non ravvisati nel caso esaminato.
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