Cassazione Penale, Sentenza n. 18575/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Giuseppe Robustelli (presunto travisamento della prova e violazione dell'art.192 c.p.p.); 2) e 3) censure sulla legittimità e sulla configurazione dell'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen. nonché su eventuali vizi della citazione a giudizio (art.429 lett. c) c.p.p.); 4) censura per mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di esplosione/attentato e il reato di detenzione/cessione di stupefacenti (art.81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (in parte ritenuto inammissibile e in parte infondato) confermando la valutazione di merito. È stata quindi confermata la responsabilità dell'imputato per i capi a), b) ed e) (reati relativi all'ordigno esplosivo e alla vendita di stupefacenti), mentre i capi c) e d) erano già stati dichiarati non procedibili dalla Corte di appello per difetto di querela. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (videosorveglianza, dichiarazioni del coimputato, controlli delle forze dell'ordine e intercettazioni telefoniche), ha condiviso la ricostruzione circa l'aggravante "metodo mafioso" fondata sulle modalità esecutive e sul contesto territoriale, e ha ritenuto corretta la mancata assimilazione in continuazione tra i reati contestati per la loro disomogeneità e mancanza di un disegno criminoso unitario. Conseguentemente è stato confermato il dispositivo della Corte d'appello (pena complessiva rideterminata in anni cinque e mesi dieci di reclusione e euro 12.000 di multa, oltre spese).
Norme richiamate
Regola l'apprezzamento della testimonianza; il ricorso che invoca la violazione di tale norma per il presunto carattere inverosimile delle dichiarazioni del coimputato è stato considerato, dalla Cassazione, come tentativo di rinnovare il sindacato di merito sulla valutazione della prova, fatto non consentito in sede di legittimità se non in presenza di macroscopico travisamento.
Norma che individua le ragioni di impugnazione in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi richiamati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità (inammissibilità di una pura rivalutazione del fatto).
art.429 lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta di indicazione degli elementi costitutivi dell'aggravante: la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse sufficientemente specifica perché richiamava le modalità di condotta e il contesto territoriale, consentendo la difesa.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato l'esistenza delle condizioni di esercizio di forza intimidatrice sul territorio come elemento che può essere sfruttato dagli autori di reato.
Aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sulla base delle modalità esecutive dell'attentato, del luogo (area sottoposta a egemonia di clan) e dei collegamenti dell'imputato con ambienti di criminalità organizzata, anche quando non vi sia un'intimidazione diretta verso la vittima.
Disciplina della continuazione: la Corte ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessaria l'unicità del disegno criminoso, non bastando mera contiguità temporale o spaziale; la valutazione della presenza di un disegno unitario è questione di fatto affidata al giudice di merito.
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte di appello aveva ritenuto provato tale reato in forza di intercettazione e linguaggio criptico, giudizio confermato in cassazione.
Rilevante per l'aggravante relativa ai danneggiamenti (n.5 e n.7); la Corte di appello aveva contestato aggravanti relative alla travisamento e alla natura degli oggetti danneggiati, valutazione non censurata con successo in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera liberamente il merito delle valutazioni probatorie: sono inammissibili nuove attribuzioni di significato agli elementi di prova se non è dimostrato un macroscopico travisamento che disarticoli l'intero ragionamento probatorio.
- Le dichiarazioni di un coimputato possono concorrere significativamente alla decisione se integrate da altri elementi oggettivi (immagini di videosorveglianza, intercettazioni, riscontri delle forze dell'ordine); la loro presunta inverosimiglianza non basta, di per sé, a privarle di efficacia in sede di legittimità.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art.416-bis.1) può essere ricavata dalle modalità esecutive del reato e dal contesto territoriale, non necessariamente dalle caratteristiche soggettive dell'autore: è sufficiente che gli autori abbiano sfruttato la forza intimidatrice del clan per agevolare la commissione del reato.
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova della unità del disegno criminoso: la mera prossimità temporale o spaziale tra reati non è sufficiente a fondare la continuazione, che resta una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Nelle impugnazioni in cassazione è cruciale specificare e dimostrare il vizio giuridico o il travisamento della prova con richiami puntuali agli atti; argomentazioni generiche che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili o rigettate.
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