Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26027/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IRAP per l’anno d’imposta 2010 opposto dall’Ufficio a una società che gestiva servizi di trasporto urbano e di area urbana. La contribuente aveva versato l’imposta senza applicare la deduzione del c.d. "cuneo fiscale" prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, e chiedeva la restituzione della maggiore IRAP pagata, sostenendo di non rientrare tra le imprese escluse dal beneficio perché non operante, per il periodo rilevante, in regime di concessione e a tariffa. In cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sul motivo relativo all’insussistenza del presupposto giuridico; 2) violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, perché il rapporto con il Comune sarebbe stato erroneamente qualificato come concessorio; 3) violazione della medesima norma e della disciplina regionale lombarda sul concetto di tariffa, per avere la CTR negato il beneficio ritenendo sussistente una tariffa remunerativa; 4) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per asserito contrasto con la decisione della Commissione europea e con l’art. 107 TFUE. La società ha anche invocato in memoria un giudicato esterno favorevole riferito ad altra annualità, che però la Corte ha escluso come operante nel caso concreto per diversità del titolo e della causa petendi.

La decisione

La Corte ha ritenuto non operante il giudicato esterno invocato, perché riferito a una diversa base fattuale e contrattuale rispetto all’annualità 2010. Ha invece accolto il terzo motivo di ricorso, affermando che, ai fini dell’esclusione dal beneficio IRAP del c.d. cuneo fiscale, devono concorrere entrambi i presupposti della concessione e della tariffa, e che nel caso concreto mancava una tariffa remunerativa in senso rilevante, essendo i corrispettivi non idonei a ricondurre l’impresa nel regime escluso dalla norma. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente, con riconoscimento del diritto al rimborso della maggiore IRAP versata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo soccombenza. Non si applica il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997

    La deduzione IRAP del c.d. cuneo fiscale non spetta alle imprese che operano contemporaneamente in regime di concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma; i due requisiti devono concorrere entrambi.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997

    Individua i soggetti potenzialmente ammessi al beneficio, diversi dalle amministrazioni pubbliche richiamate nella lett. e-bis non applicabile alla fattispecie.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibile incompatibilità della disciplina interna con gli aiuti di Stato, ma la Corte non rimette la questione in via pregiudiziale.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato nel ragionamento sulla valutazione della Commissione europea della misura fiscale nazionale.

  • art. 267 TFUE

    Invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte non ha disposto la sospensione del giudizio.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, potendo esaminare prima la questione di più agevole soluzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita il rito camerale e la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione dal beneficio IRAP del c.d. cuneo fiscale, la norma richiede la concorrente presenza di entrambi i presupposti della concessione e della tariffa; la mera presenza di un corrispettivo non basta se non è qualificabile come tariffa remunerativa nel senso rilevante per la disciplina agevolativa.
  • La qualificazione del rapporto come concessione o appalto deve precedere ogni valutazione sull’esclusione dal beneficio fiscale, perché il regime applicabile dipende dalla natura del rapporto e non da formule descrittive usate dalle parti o dall’ente affidante.
  • L’esclusione dal beneficio mira a evitare una sovracompensazione quando la tariffa tenga già conto del carico fiscale; se i corrispettivi non sono strutturati come tariffa remunerativa capace di incorporare il costo IRAP, non opera l’esclusione automatica.
  • Il giudicato esterno è rilevabile anche in cassazione, ma può operare solo se la precedente decisione riguarda il medesimo titolo sostanziale e la stessa causa petendi; non si estende a situazioni fattuali o contrattuali diverse, anche se la questione giuridica è analoga.
  • In presenza di un motivo di ricorso decisivo e di più agevole soluzione, la Corte può esaminarlo prioritariamente per economia processuale, assorbendo gli ulteriori motivi se l’accoglimento consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.