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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19901/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una lunga successione di contratti a termine nel settore scolastico, iniziata nel 1999 e terminata con l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2015, seguita dal collocamento in quiescenza dal 1° settembre 2018. La docente aveva chiesto: la conversione del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto; il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine; la ricostruzione della carriera ai fini dell’anzianità e del trattamento economico. La Corte d’appello aveva respinto le domande ritenendo, per la prima parte, che le supplenze fossero state conferite solo fino al 30 giugno su organico di fatto e non sino al 31 agosto su organico di diritto, e che mancasse allegazione di un uso improprio della tipologia contrattuale; per la ricostruzione di carriera aveva rilevato un difetto di allegazione circa il concreto pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto quattro censure: 1) violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, della normativa interna sulla ricostruzione della carriera e della giurisprudenza UE/nazionale, sostenendo di aver provato la discriminazione anche mediante numerosi contratti prodotti; 2) violazione del principio di non discriminazione e dell’art. 6 d.lgs. n. 368/2001, affermando il diritto dei lavoratori a termine alle differenze retributive derivanti dalla progressione professionale; 3) nullità del procedimento per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; 4) ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo della violazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto le prime due censure inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sul difetto di allegazione e prova, e trasformavano la doglianza in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; ha inoltre dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità e per mancata riproduzione degli atti processuali rilevanti, aggiungendo che l’apprezzamento della non contestazione compete al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero, con conseguente applicazione degli oneri economici connessi all’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur invocando la normativa eurounitaria e nazionale sul lavoro a termine e sulla ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, non aggredissero la reale ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sul difetto di allegazione e prova del pregiudizio e sulla mancata specificazione del concreto errore di applicazione dell’art. 115 c.p.c. I motivi erano in parte diretti a contestare la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale, in parte carenti di specificità e di autosufficienza. Nulla è stato liquidato per spese di legittimità, in assenza di attività difensiva del resistente.

Norme richiamate

  • clausola n. 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La clausola è richiamata per ribadire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma la sua applicazione concreta richiede allegazione e prova del trattamento deteriore rispetto al comparabile assunto ab origine.

  • direttiva 1999/70/CE

    È indicata come fonte di recepimento dell’Accordo quadro e base del principio di non discriminazione nei rapporti a termine.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Va disapplicato quando il criterio legale di ricostruzione dell’anzianità del docente immesso in ruolo produce un trattamento deteriore rispetto a un docente comparabile assunto a tempo indeterminato sin dall’origine.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Opera insieme all’art. 485 nel sistema di computo dell’anzianità, ma non può mantenere effetti se in concreto determina una discriminazione vietata dalla clausola 4.

  • art. 11, comma 14, L. n. 124/1999

    È richiamato come norma integrativa del criterio di ricostruzione dell’anzianità, rilevante nel confronto con il docente comparabile a tempo indeterminato.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    È invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto dei lavoratori a termine alle differenze retributive connesse alla progressione professionale, ma la censura non supera il difetto di confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non esonera la parte dall’onere di specificare in ricorso il contenuto degli atti e le precise contestazioni mancate; inoltre la sua applicazione concreta è rimessa al giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale della doglianza per violazione di legge, ma non può essere usato per censurare una mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per dedurre nullità processuale, ma la censura resta inammissibile se non sono specificamente indicati i fatti processuali e gli atti rilevanti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Impone l’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Richiede il deposito e l’indicazione dei documenti e degli atti processuali posti a fondamento del ricorso.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la doglianza mira invece a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il mezzo è inammissibile o comunque inconducente.
  • Quando si invoca la disapplicazione dei criteri legali di ricostruzione dell’anzianità del personale scolastico a termine poi immesso in ruolo, occorre allegare e provare in modo specifico che l’applicazione delle norme interne determini un trattamento meno favorevole rispetto a un docente comparabile assunto fin dall’origine a tempo indeterminato.
  • Il motivo di ricorso fondato sul principio di non contestazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi avversari, le circostanze asseritamente non contestate e la loro localizzazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L’apprezzamento concreto dell’esistenza e del valore della non contestazione appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione se non nei limiti delle specifiche censure ammissibili.
  • La denuncia di nullità processuale o di error in procedendo non esonera la parte dall’onere di autosufficienza del ricorso: la Corte di cassazione deve poter verificare ex actis la censura senza doversi attivare nella ricerca degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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