Cassazione Penale, Sentenza n. 38149/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 1 anno e sei mesi. Il ricorrente ha contestato: a) l'insussistenza dei presupposti per la pericolosità generica ai sensi dell'art.1, lett. b) d.lgs. 159/2011, in quanto risultano solo due condanne non definitive per spaccio in anni diversi (2019 e 2022) senza prova che i reati abbiano generato proventi rilevanti o costituito la fonte abituale di reddito (il ricorrente dichiara di percepire il reddito di cittadinanza e per una vicenda non fu disposta la confisca dei 310 euro rinvenuti); b) la non configurabilità della pericolosità ai sensi dell'art.1, lett. c) d.lgs. 159/2011 per reati come resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, non essendo dimostrata una offensività proiettata contro beni collettivi o realizzata in contesti pubblici; c) la mancata attualità della pericolosità (ultimo fatto valorizzato a distanza di circa un anno) e l'eccessiva durata della misura, nonché l'ingiustificata imposizione dell'obbligo di soggiorno nonostante la relazione della Questura che escludeva legami con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente la sussistenza dei requisiti previsti per la pericolosità generica ai sensi dell'art.1, lett. b) (mancanza di prova della abitualità dei delitti, dell'effettiva generazione di proventi e del carattere di unica o rilevante fonte di reddito; carenza di elementi sul tenore di vita) e non ha approfondito concretamente le condotte richiamate ai fini dell'art.1, lett. c) (assenza di esame delle connotazioni fattuali e della loro idoneità a dimostrare pericolosità verso l'ordine pubblico). La Corte ha inoltre ricordato il limite dell'impugnazione in Cassazione nel procedimento di prevenzione, ammessa solo per violazione di legge salvo motivazione inesistente o meramente apparente. Per queste ragioni il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 1, lett. b) e lett. c)
Per la lett. b) la pericolosità generica richiede triplice requisito: delitti commessi abitualmente in significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti e che costituiscano l'unica o una rilevante fonte di reddito; per la lett. c) occorre valutare la dedizione non occasionale a fatti la cui offensività sia rivolta a beni collettivi (ordine e sicurezza pubblica), con analisi concreta delle singole condotte.
d.lgs. n.169 del 2011
Prevede che il ricorso in Cassazione avverso il decreto della corte d'appello sia ammesso solo per violazione di legge; limita l'esame di legittimità ai profili di diritto salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
Norma che disciplina il reato di traffico/ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rilevante come fattispecie contestata al ricorrente; tuttavia la presenza della fattispecie non basta senza prove sui profitti e sull'abitualità.
Limita l'intervento della Cassazione: non è sindacabile la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
Corte Costituzionale
Richiama i requisiti rigidi per l'applicazione di misure di prevenzione basate su pericolosità generica, confermando l'obbligo per il giudice di merito di ancorare il giudizio a precisi elementi di fatto e motivarli adeguatamente.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, la Cassazione esamina solo questioni di diritto: le valutazioni di fatto sono sindacabili solo se la motivazione del giudice di merito sia inesistente o meramente apparente.
- Per qualificare la pericolosità generica ai sensi dell'art.1, lett. b) d.lgs. 159/2011 servono tre elementi contemporanei e provati: abitualità delle condotte, effettiva produzione di proventi e il carattere dei proventi quale unica o rilevante fonte di reddito.
- La semplice presenza di precedenti o di condanne non definitive non basta a giustificare la sorveglianza speciale: occorre una ricostruzione fattuale dettagliata (descrizione delle condotte, quadro temporale, dati quantitativi/qualitativi sui proventi).
- Ai fini della lett. c) la pericolosità va collegata a condotte offensive di beni collettivi (ordine e sicurezza) e generalmente richiede un'analisi concreta che mostri come i comportamenti siano sintomatici di una aggressività verso l'autorità o in contesti pubblici; atti isolati e individuali possono non essere sufficienti.
- Il tenore di vita e il confronto tra spese/beni posseduti e fonte di reddito sono indicatori fondamentali per valutare se i proventi illeciti costituiscano una fonte significativa di sostentamento.
- La durata e le prescrizioni accessorie (es. obbligo di soggiorno) devono essere motivate rispetto a specifiche esigenze preventive: l'assenza di collegamento con la criminalità organizzata o la mancanza di attualità della pericolosità sono elementi che possono rendere eccessiva la misura.
- In caso di motivazione carente o generica del provvedimento di prevenzione, la strada corretta è l'annullamento e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame con motivazione adeguata.
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