Cassazione Penale, Ordinanza n. 28600/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda origina da una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il Tribunale ha applicato, su concorde richiesta delle parti, una pena nei confronti dell'imputata, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riconoscendo le circostanze generiche equivalenti alla contestata recidiva e operando la diminuente di rito, con pena finale di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 800 di multa. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la pena sarebbe stata del tutto inadeguata e che il Tribunale non avrebbe spiegato con quali concrete modalità e con quale gravità l'attività illecita fosse stata posta in essere, né avrebbe illustrato la logica del potere discrezionale esercitato, anche in relazione all'art. 133 c.p. In sostanza, il ricorso contestava il trattamento sanzionatorio e la relativa motivazione della sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non sono deducibili censure sulla motivazione relative alla colpevolezza, in ragione della rinuncia ai motivi di impugnazione sul punto; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza non era ammissibile perché la pena concordata tra le parti non risultava illegale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi un'ipotesi di inammissibilità incolpevole.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza; le censure sulla motivazione non sono ammissibili nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
I motivi invocati come violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzati per contestare, in sede di ricorso contro patteggiamento, profili non deducibili o una pena concordata non illegale.
Il richiamo all'art. 129 non consente di superare la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza nel procedimento ex art. 444 c.p.p.
La motivazione sul potere discrezionale di commisurazione della pena non è sindacabile nei termini prospettati quando la pena è stata concordata e non risulta illegale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non sono deducibili censure che presuppongano una contestazione della colpevolezza, poiché le parti hanno rinunciato ai motivi di impugnazione su tale profilo.
- La motivazione relativa alla commisurazione della pena non è autonomamente censurabile in cassazione quando la pena è il risultato di un accordo tra le parti e non presenta profili di illegalità.
- In presenza di patteggiamento, il controllo della Corte di cassazione resta circoscritto ai soli vizi consentiti dalla natura del rito, e il ricorso che miri a sindacare la congruità della pena senza allegarne l'illegalità è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28529/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28530/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28531/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28532/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28533/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28534/2026 del 28/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →