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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28600/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda origina da una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il Tribunale ha applicato, su concorde richiesta delle parti, una pena nei confronti dell'imputata, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riconoscendo le circostanze generiche equivalenti alla contestata recidiva e operando la diminuente di rito, con pena finale di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 800 di multa. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la pena sarebbe stata del tutto inadeguata e che il Tribunale non avrebbe spiegato con quali concrete modalità e con quale gravità l'attività illecita fosse stata posta in essere, né avrebbe illustrato la logica del potere discrezionale esercitato, anche in relazione all'art. 133 c.p. In sostanza, il ricorso contestava il trattamento sanzionatorio e la relativa motivazione della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non sono deducibili censure sulla motivazione relative alla colpevolezza, in ragione della rinuncia ai motivi di impugnazione sul punto; inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza non era ammissibile perché la pena concordata tra le parti non risultava illegale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi un'ipotesi di inammissibilità incolpevole.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza; le censure sulla motivazione non sono ammissibili nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    I motivi invocati come violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzati per contestare, in sede di ricorso contro patteggiamento, profili non deducibili o una pena concordata non illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    Il richiamo all'art. 129 non consente di superare la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza nel procedimento ex art. 444 c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sul potere discrezionale di commisurazione della pena non è sindacabile nei termini prospettati quando la pena è stata concordata e non risulta illegale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    Il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non sono deducibili censure che presuppongano una contestazione della colpevolezza, poiché le parti hanno rinunciato ai motivi di impugnazione su tale profilo.
  • La motivazione relativa alla commisurazione della pena non è autonomamente censurabile in cassazione quando la pena è il risultato di un accordo tra le parti e non presenta profili di illegalità.
  • In presenza di patteggiamento, il controllo della Corte di cassazione resta circoscritto ai soli vizi consentiti dalla natura del rito, e il ricorso che miri a sindacare la congruità della pena senza allegarne l'illegalità è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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