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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20630/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il risarcimento dei danni da demansionamento e il riconoscimento del diritto a una qualifica superiore, dopo una riorganizzazione interna seguita alla soppressione del posto originariamente occupato. In fatto, il lavoratore era stato adibito prima al servizio telegrafico e poi, dopo la soppressione della posizione, al reparto meccanizzato dei sacchi di corrispondenza e alla ripartizione. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha ritenuto che il lavoratore non avesse provato che le mansioni effettivamente svolte, confrontate in concreto con la declaratoria contrattuale invocata, presentassero il grado di autonomia, responsabilità, iniziativa e coordinamento necessari per la qualifica superiore richiesta. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione di norme codicistiche e processuali e di disposizioni del contratto collettivo: con il primo ha censurato la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che fosse il datore a dover dimostrare l'assenza di demansionamento e la legittimità dell'inquadramento, nonché il mancato apprezzamento dello svilimento della professionalità; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme sull'inadempimento e sul risarcimento, contestando l'affermazione di carenza di prova del danno da demansionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente svolto il giudizio di confronto concreto tra mansioni effettive e declaratoria contrattuale, accertando che il lavoratore non aveva allegato né provato elementi decisivi quali autonomia, responsabilità, iniziativa e coordinamento compatibili con la qualifica superiore. Ha inoltre ritenuto non decisivo e comunque infondato il secondo motivo, osservando che le considerazioni sul danno erano state svolte dalla sentenza impugnata solo ad abundantiam, poiché la domanda risarcitoria era stata già respinta per l'accertata insussistenza del demansionamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva ai fini del rigetto.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; il motivo è stato disatteso perché la Corte territoriale ha correttamente accertato i fatti rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; non emerge una sua violazione idonea a cassare la sentenza.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro del preteso danno da demansionamento, ma non decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione della regola sull'onere della prova, ritenendo che il lavoratore dovesse allegare e provare gli elementi fattuali del dedotto demansionamento e della superiore qualifica.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dedotto come vizio di motivazione; il motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata ha svolto un accertamento di fatto sufficiente e coerente.

  • art. 2103 c.c.

    È la norma di riferimento per la verifica del demansionamento e dell'inquadramento; la Corte la applica tramite il confronto concreto tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al risarcimento da inadempimento, ma non idoneo a sovvertire l'esito della lite.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul danno risarcibile; il motivo è stato respinto perché la domanda è stata rigettata a monte per insussistenza del demansionamento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non rilevante rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei giudizi per demansionamento e superiore inquadramento il giudice deve procedere a un confronto in concreto tra le mansioni effettivamente svolte e la declaratoria contrattuale invocata, senza arrestarsi a una mera comparazione astratta tra categorie o livelli.
  • Chi deduce il demansionamento e pretende una qualifica superiore deve allegare e provare gli elementi fattuali che caratterizzano la professionalità superiore, in particolare autonomia, responsabilità, iniziativa e, se pertinenti, funzioni di coordinamento.
  • Se il giudice di merito accerta che le mansioni effettive sono coerenti con la qualifica posseduta e che mancano elementi dimostrativi della qualifica superiore, la domanda risarcitoria per demansionamento viene meno a prescindere dall'ulteriore prova del danno.
  • Le doglianze sul danno sono non decisive quando la domanda risarcitoria sia stata già respinta per insussistenza del fatto costitutivo del demansionamento.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del vizio motivazionale non può essere utilmente prospettata se il giudice di merito ha motivato l'accertamento fattuale in modo coerente e ha utilizzato correttamente il materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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