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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09525/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per avere presentato alla Capitaneria di porto un'istanza per il rilascio della patente di abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto entro 12 miglia, attestando falsamente di possedere i requisiti morali richiesti, in particolare dichiarando di non aver riportato condanne definitive non inferiori a tre anni, mentre risultava una precedente condanna a sette anni di reclusione, con recidiva infra-quinquennale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la pena di un anno di reclusione fosse congruamente motivata dalla Corte territoriale, anche in considerazione della recidiva, e che non fosse necessaria una motivazione ulteriore e particolarmente analitica, poiché la sanzione irrogata era inferiore al medio edittale. Ha inoltre giudicato corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi favorevoli specificamente allegati o emergenti. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000

    "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"

    La norma, già vigente al momento del fatto, è richiamata come base dell'aumento sanzionatorio per le dichiarazioni mendaci rese nei casi previsti dal testo unico.

  • art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000

    Norma richiamata per individuare il contenuto della dichiarazione sostitutiva resa dall'imputato.

  • art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000

    Norma richiamata per qualificare l'istanza come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

  • art. 483 c.p.

    È il reato per cui è stata confermata la condanna, consistente nella falsa attestazione in atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

  • art. 37 d.m. n. 146 del 2008

    È la disposizione che individuava i requisiti morali richiesti per il rilascio della patente nautica, tra cui l'assenza di condanne definitive non inferiori a tre anni.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro richiamato per affermare che, quando la pena è contenuta sotto il medio edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede particolare ampiezza.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000

    "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"

    La Corte lo utilizza per confermare la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato alla falsa dichiarazione resa nell'istanza amministrativa.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione sulla pena, quando la sanzione irrogata è inferiore al medio edittale, è sufficiente un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., non essendo necessaria una motivazione particolarmente ampia o analitica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
  • La presentazione di una dichiarazione mendace in una procedura amministrativa, quando l'atto è destinato a provare la verità dei fatti attestati, può integrare il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p., con applicazione delle norme speciali che sanzionano le dichiarazioni false rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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