Cassazione Civile, Ordinanza n. 30448/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino ghanese ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità formale: nel giudizio soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data. Nel caso concreto la procura, pur riportando la data e la firma del ricorrente, conteneva solo l'autenticazione della firma con la formula "visto per autentica", senza una certificazione esplicita della posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto. Il Ministero dell'interno non si è costituito con controricorso, ma con un atto depositato solo per la partecipazione alla discussione orale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura speciale perché mancava una certificazione espressa, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato; la mera autentica della firma e l'indicazione della data non bastano. Ha inoltre ritenuto irrituale la costituzione del Ministero, perché nel rito camerale della Cassazione la partecipazione alla decisione deve avvenire con controricorso e memorie, non con un atto meramente finalizzato alla discussione orale. Non sono state liquidate spese processuali. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità
richiamato come disciplina generale del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale in materia di protezione internazionale introduce un requisito aggiuntivo di posteriorità e certificazione
richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se contiene in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
- La mera autentica della firma del conferente, anche quando la procura rechi la data del rilascio e il provvedimento impugnato, non equivale alla certificazione richiesta dalla norma speciale.
- La certificazione della data può essere resa anche con un'unica sottoscrizione del difensore, purché dal testo risulti chiaramente che egli ha attestato sia l'autenticità della firma sia la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- Nel rito camerale della Cassazione, la partecipazione alla fase decisoria dell'intimato richiede la costituzione mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non è idoneo a costituire parte nel giudizio.
- La sanzione di inammissibilità collegata alla mancata certificazione della data della procura è ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con i principi di effettività, proporzionalità ed equivalenza, trattandosi di un onere processuale strumentale alla funzione nomofilattica della Corte.
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