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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla società sulla retribuzione della dipendente, di una quota relativa alle ferie maturate durante periodi di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016 e fruite solo dopo la cessazione dell’ammortizzatore sociale. La lavoratrice ha agito per far accertare l’illegittimità della trattenuta; i giudici di merito le hanno dato ragione, ritenendo che la società non avesse provato di aver corrisposto per intero il trattamento di ferie e che non potesse prorogare oltre la cessazione della solidarietà gli effetti del riproporzionamento retributivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturano in misura riproporzionata all’orario effettivo e che ciò vale anche per le ferie fruite dopo la solidarietà; (2) omesso esame della documentazione e dei fatti asseritamente pacifici circa il pagamento e il calcolo delle ferie; (3) violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della volontà della lavoratrice di fruire delle ferie dopo il periodo di solidarietà; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa considerazione del fatto che il numero di giornate lavorate era pacifico; (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.l. n. 132/2014 sulla liquidazione/compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma solo documenti e deduzioni istruttorie; ha poi ritenuto inammissibili anche gli altri motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla mancata prova, da parte della società, dell’indebito pagamento trattenuto in busta paga. La Corte ha osservato che le ulteriori argomentazioni della sentenza di merito sul potere datoriale di fissare le ferie e sulla mancata prova della volontà della lavoratrice erano comunque argomentazioni accessorie o irrilevanti rispetto alla decisione. È stata quindi confermata la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte verifica se le censure colgano davvero la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della sussistenza del pagamento indebito e della sua mancanza di causa ricadeva sulla società che agiva in sostanza per recuperare la somma trattenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a superare la ratio della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti; nel caso concreto non erano stati riportati specificamente i fatti asseritamente non contestati.

  • art. 2109 c.c.

    Riconosce al datore di lavoro il potere di fissare il periodo di godimento delle ferie, ma la questione è stata ritenuta irrilevante rispetto al difetto di prova dell’indebito.

  • artt. 1 e 2 L. n. 863 del 1984

    Richiamati dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà difensivi e riproporzionamento dei ratei durante la riduzione dell’orario.

  • art. 5 L. n. 236 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dei contratti di solidarietà e del trattamento economico correlato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non è censurabile in cassazione una valutazione discrezionale sulla complessità della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa ai presupposti di legge e a valutazioni del giudice di merito non sindacabili nei termini invocati.

  • d.l. n. 132 del 2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza incidenza decisiva sulla soluzione del caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale: l’omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori non è sufficiente se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Per censurare efficacemente una sentenza di merito occorre confrontarsi con la sua ratio decidendi principale; le doglianze dirette contro argomentazioni accessorie o obiter dictum sono inammissibili o comunque prive di decisività.
  • Chi afferma il diritto a trattenere o recuperare somme retributive deve provare il fatto costitutivo dell’indebito e la relativa mancanza di causa, non essendo sufficiente invocare in astratto il riproporzionamento previsto da accordi o disciplina collettiva se non è dimostrato che esso operi nel caso concreto fino al momento della fruizione delle ferie.
  • La facoltà del datore di lavoro di programmare le ferie non esonera dall’onere di provare, in concreto, la legittimità di una trattenuta sulla retribuzione; il potere organizzativo non può essere utilizzato per giustificare automaticamente un abbattimento del trattamento economico in assenza di prova rigorosa.
  • La censura sulle spese di lite è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza o dei parametri applicabili, non per contestare valutazioni discrezionali sulla complessità o delicatezza della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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