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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28728/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché risolto in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della propria responsabilità penale. La doglianza, per come ricostruita dalla Corte, mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una nuova valutazione delle circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che, anche dopo la riforma, resta preclusa alla Cassazione la rilettura del fatto e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata come intervento normativo che non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né la mera contrapposizione di una diversa valutazione del compendio probatorio.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nell'adozione di parametri ricostruttivi diversi da quelli seguiti dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata; in difetto, la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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