Cassazione Civile, Ordinanza n. 21235/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore bancario per far dichiarare inefficace un atto di compravendita immobiliare con cui un debitore aveva trasferito un immobile alla figlia. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova della scientia fraudis/participatio fraudis; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione valorizzando plurimi indizi: il rapporto di parentela e convivenza tra alienante e acquirente, l'opacità della provvista usata dalla figlia, l'assenza di una ragione economica del trasferimento di un bene gravato da usufrutto, nonché la contestuale dismissione di un altro immobile a favore di un familiare. I ricorrenti hanno quindi censurato la sentenza d'appello con due motivi: (1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che gli indizi utilizzati non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che mancasse il vaglio conclusivo della prova presuntiva; (2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su elementi indiziari nuovi, introdotti solo in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente valutato, nel loro complesso, gli indici presuntivi tratti dagli atti tempestivamente prodotti, sufficienti a inferire la consapevolezza del pregiudizio; il secondo motivo è stato assorbito e comunque non fondato, poiché non si trattava di nova ma di diversa valutazione di elementi già ritualmente acquisiti. Di conseguenza entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono stati dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi principale e incidentale, li ha dichiarati entrambi inammissibili e ha confermato l'esito di merito favorevole al creditore/cessionario, che aveva ottenuto in appello la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo. Ha inoltre compensato tra i ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e li ha condannati in solido al pagamento delle spese in favore della controricorrente Marathon SPV s.r.l., con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per dichiarare inefficace l'atto di disposizione compiuto dal debitore in pregiudizio del creditore
le presunzioni semplici possono fondare la prova della scientia fraudis se gli indizi sono valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza
il divieto di nova in appello non impedisce la diversa valutazione di elementi di fatto e di prova già ritualmente acquisiti nel giudizio di primo grado
ha giustificato la riunione del ricorso principale e di quello incidentale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la dedotta violazione di legge in tema di presunzioni
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del debitore e del terzo acquirente può essere provata mediante presunzioni semplici, purché gli indizi, valutati nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti.
- Il vincolo di parentela tra alienante e acquirente, specie se accompagnato dalla convivenza e da ulteriori circostanze sintomatiche, può costituire un elemento presuntivo idoneo a dimostrare la partecipatio fraudis del terzo.
- La prova della scientia fraudis non richiede la conoscenza analitica di tutti i dettagli del debito, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione del credito.
- Nel giudizio di appello non viola il divieto di nova la diversa e più convincente valutazione di documenti e fatti già tempestivamente allegati e prodotti in primo grado; il divieto riguarda l'introduzione di nuove domande, eccezioni o prove, non la differente lettura del materiale istruttorio già in atti.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di prova presuntiva non consente una nuova ricostruzione del fatto, ma verifica solo la correttezza giuridica del ragionamento inferenziale e l'assenza di violazioni dei canoni legali di valutazione delle presunzioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →