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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21235/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore bancario per far dichiarare inefficace un atto di compravendita immobiliare con cui un debitore aveva trasferito un immobile alla figlia. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova della scientia fraudis/participatio fraudis; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione valorizzando plurimi indizi: il rapporto di parentela e convivenza tra alienante e acquirente, l'opacità della provvista usata dalla figlia, l'assenza di una ragione economica del trasferimento di un bene gravato da usufrutto, nonché la contestuale dismissione di un altro immobile a favore di un familiare. I ricorrenti hanno quindi censurato la sentenza d'appello con due motivi: (1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che gli indizi utilizzati non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che mancasse il vaglio conclusivo della prova presuntiva; (2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su elementi indiziari nuovi, introdotti solo in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente valutato, nel loro complesso, gli indici presuntivi tratti dagli atti tempestivamente prodotti, sufficienti a inferire la consapevolezza del pregiudizio; il secondo motivo è stato assorbito e comunque non fondato, poiché non si trattava di nova ma di diversa valutazione di elementi già ritualmente acquisiti. Di conseguenza entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono stati dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi principale e incidentale, li ha dichiarati entrambi inammissibili e ha confermato l'esito di merito favorevole al creditore/cessionario, che aveva ottenuto in appello la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo. Ha inoltre compensato tra i ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e li ha condannati in solido al pagamento delle spese in favore della controricorrente Marathon SPV s.r.l., con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per dichiarare inefficace l'atto di disposizione compiuto dal debitore in pregiudizio del creditore

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare la prova della scientia fraudis se gli indizi sono valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nova in appello non impedisce la diversa valutazione di elementi di fatto e di prova già ritualmente acquisiti nel giudizio di primo grado

  • art. 335 c.p.c.

    ha giustificato la riunione del ricorso principale e di quello incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione di legge in tema di presunzioni

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del debitore e del terzo acquirente può essere provata mediante presunzioni semplici, purché gli indizi, valutati nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti.
  • Il vincolo di parentela tra alienante e acquirente, specie se accompagnato dalla convivenza e da ulteriori circostanze sintomatiche, può costituire un elemento presuntivo idoneo a dimostrare la partecipatio fraudis del terzo.
  • La prova della scientia fraudis non richiede la conoscenza analitica di tutti i dettagli del debito, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione del credito.
  • Nel giudizio di appello non viola il divieto di nova la diversa e più convincente valutazione di documenti e fatti già tempestivamente allegati e prodotti in primo grado; il divieto riguarda l'introduzione di nuove domande, eccezioni o prove, non la differente lettura del materiale istruttorio già in atti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di prova presuntiva non consente una nuova ricostruzione del fatto, ma verifica solo la correttezza giuridica del ragionamento inferenziale e l'assenza di violazioni dei canoni legali di valutazione delle presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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