Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti e attrezzature agricole e di gioielleria, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente un maggior reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato; la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo corretta la rideterminazione del reddito sulla base della percentuale di ricarico emersa in sede di accertamento con adesione non perfezionato e ponendo a carico del contribuente l'onere di produrre prova documentale contraria. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione impedisse di utilizzare in giudizio il dato reddituale emerso in quella sede e imponesse al giudice una verifica autonoma dei dati contabili; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo a presunti errori di calcolo nella percentuale di ricarico; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo a un giudicato esterno formatosi su altra sentenza della CTP riguardante l'annualità 2007, prodotta in appello ma asseritamente non esaminata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il verbale dell'accertamento con adesione, sottoscritto da entrambe le parti, è utilizzabile come documento probatorio nel giudizio tributario anche se la procedura non si perfeziona, restando ferma la valutazione discrezionale del giudice sulla sua attendibilità e rilevanza. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis; ha aggiunto comunque che il terzo motivo sarebbe infondato perché il giudicato esterno in materia tributaria opera solo rispetto a punti fondamentali comuni del medesimo rapporto giuridico e a elementi costitutivi della fattispecie tendenzialmente permanenti, non per rilievi fiscali relativi a diverse annualità, come nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione fa rivivere l'originario accertamento, ma il verbale sottoscritto in sede di adesione resta utilizzabile come documento nel giudizio tributario, con libera valutazione del giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi nei secondi due motivi.
La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione con motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella decisione di merito, come nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato solo in via sostanziale dalla CTR, che ha ritenuto gravasse sul contribuente l'onere di produrre prove documentali idonee a contrastare l'accertamento dell'Ufficio.
Massime di principio
- Il verbale di accertamento con adesione, se sottoscritto da amministrazione e contribuente, è utilizzabile come prova nel giudizio tributario anche quando la procedura non si perfeziona, restando al giudice il potere di valutarne liberamente attendibilità e rilevanza.
- Il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione non impedisce di valorizzare in giudizio i dati emersi nel contraddittorio, ma non attribuisce a tali dati valore vincolante: essi sono elementi probatori liberamente apprezzabili.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia preclusiva solo se riguarda il medesimo rapporto giuridico o un punto fondamentale comune, e solo quando l'accertamento concerne elementi della fattispecie con carattere tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a diverse annualità d'imposta.
- L'autonomia dei periodi d'imposta limita l'espansione del giudicato tributario, specie quando la controversia dipende da fatti o rilievi non permanenti e variabili da anno a anno.
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