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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13099/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90 e concorso ex art. 110 c.p.). Alleruzzo denuncia in particolare: 1) violazione del divieto del "ne bis in idem" per presunta duplicazione di processi e sovrapposizione probatoria tra un giudicato e il presente procedimento; 2) violazione degli artt. 522 e 192 c.p.p. e della Legge Costituzionale n.2/1999 per avere i giudici richiamato fatti o sentenze non pertinenti ai capi di imputazione qui decisi; 3) vizio di valutazione della prova (intercettazioni) insistendo sulla presunta scarsa qualità della marijuana che inciderebbe sulla offensività del reato; 4) vizio nella determinazione della pena e nella valutazione della recidiva (art. 99 c.p.). Motivi aggiunti reiterano il profilo del "ne bis in idem" mostrando la sovrapposizione temporale e materiale tra il capo B, già giudicato definitivamente, e il capo H oggetto del presente giudizio. Maceli deduce: 1) errata qualificazione del fatto (contestata la qualifica di "socio in affari" con Galletta, sostenendo che le intercettazioni indicano solo mediazione); 2) mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/90 per scarsa qualità e quantità indeterminate della sostanza; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) eccessività della pena e violazione dei criteri di determinazione (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Alleruzzo i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili per genericità e mancata esposizione logica dei rilievi; i motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili perché i motivi originari erano già viziati. Anche le censure di Maceli sono state in massima parte ritenute inammissibili o manifestamente infondate in quanto si risolvono in mera rivalutazione del merito e non indicano errori di diritto o carenze logiche idonee ad infirmare la motivazione del merito. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione probatoria del merito (intercettazioni, quadro di spaccio continuativo, crediti contratti), ha escluso che la scarsa qualità della droga incida sull'offensività del reato in quel contesto e ha ritenuto legittima la qualificazione e la determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e alla corresponsione di somme ordinate dalla Corte (versamento determinato in sentenza).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per contestare il concorso di persone nell'esecuzione del reato; la Corte non ha ravvisato errori nella valutazione del concorso fatto dai giudici di merito.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale sui reati di stupefacenti. I giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come spaccio continuativo e non hanno accolto la richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 5 (dovuta a scarsa qualità/quantità), valutando la consapevolezza e l'inserimento in un giro di spaccio.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Richiamato come rubricazione del motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo di Alleruzzo manifestamente infondato e privo di una esposizione logica e puntuale richiesta da tale rimedio.

  • art. 522 c.p.p.

    Invocato per censurare l'uso di altro procedimento nella motivazione; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non idonea a dimostrare violazione rilevante.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla istruzione probatoria e collegamenti tra procedimenti; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e inattendibili.

  • Legge Costituzionale n.2/1999

    Cita principi di rango costituzionale richiamati dal ricorrente per la valutazione delle prove e dei collegamenti processuali; la Corte non ha ritenuto che ne discendano vizi tali da annullare la decisione di merito.

  • art. 73, comma 5 DPR 309/90

    Richiesta dai difensori per una riqualificazione a titolo meno grave in ragione della scarsa qualità/quantità; la Corte ha ritenuto che la prova e il contesto dimostrassero offensività e continuità tali da escludere la riqualificazione.

  • art. 99 c.p.

    Invocato da Alleruzzo per un trattamento sanzionatorio più lieve in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente illustrato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiesta da Maceli per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la richiesta priva di specificità e che la motivazione di merito abbia giustificato la negazione delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per criticare la determinazione della pena; la Corte ha considerato l'argomentazione generica e non idonea a dimostrare vizio nei criteri adottati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'addebito delle spese ai ricorrenti in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di responsabilità nell'aver proposto ricorso manifestamente infondato; la Corte si è avvalsa del principio per non aggravare la penalità economica oltre quanto ritenuto.

Massime di principio

  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione non è sufficiente una generica riproposizione di censure: i motivi devono essere esposti con chiarezza, collegamento logico e specificità dei fatti e dei profili di diritto contestati.
  • L'eccezione di "ne bis in idem" richiede dimostrazione puntuale dell'identità materiale e giuridica del fatto già oggetto di condanna definitiva; la mera sovrapposizione temporale o riferimenti generici a conversazioni non sono sufficienti.
  • La contestazione della qualità della droga non annulla l'offensività della condotta quando la produzione probatoria dimostra l'inserimento in un sistema di spaccio continuativo e la capacità di immesso in consumo della sostanza.
  • Le questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto o alla valutazione della prova che si risolvono in una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una rivalutazione del merito.
  • Per ottenere riqualificazioni o attenuanti occorre specificare fatti, elementi probatori e collegamenti normativi che mostrino un errore di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
  • Non è possibile introdurre in cassazione nuovi motivi o sanare l'inammissibilità dei motivi originari con motivi aggiunti: la connessione e la tempestività delle censure sono essenziali.

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