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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27657/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha rideterminato in via sintetica il reddito IRPEF di una contribuente per l'anno d'imposta 2005, valorizzando movimenti di capitale da e verso l'estero e l'acquisto di un immobile. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo che alcuni movimenti indicati dall'Ufficio come esportazioni di capitali erano in realtà importazioni di somme provenienti dalla madre residente all'estero, destinate ad aiutarla nel pagamento del mutuo per la casa. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP e il rigetto in CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, difetto di motivazione e, dall'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per non avere il giudice d'appello applicato correttamente i presupposti dell'accertamento sintetico. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi invocato il giudicato esterno formato su due sentenze della CTR relative agli anni 2006 e 2007, favorevoli alla contribuente e passate in giudicato, sostenendo che l'annullamento di quegli avvisi faceva venir meno uno dei presupposti legali dell'accertamento sintetico per il 2005. La Corte, in sede di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., ha ritenuto fondato l'errore di fatto: le sentenze richiamate risultavano effettivamente allegate alla memoria del 2019, sicché l'ordinanza precedente aveva erroneamente affermato la loro mancata produzione. In fase rescissoria ha quindi accolto i motivi di ricorso attinenti alla violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ritenendo che l'annullamento definitivo degli avvisi relativi a due annualità su tre facesse venir meno il presupposto legale dell'accertamento sintetico impugnato. La sentenza di cassazione è stata quindi revocata, la decisione d'appello cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'avviso di accertamento è stato annullato nel merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza di cassazione n. 33258/2023 per errore di fatto. Nella fase rescissoria ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso originario per cassazione, assorbendo il primo, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese del giudizio di revocazione e dell'originario giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    commi 4, 5 e 6; applicabile ratione temporis prima delle modifiche del 2010

    consente l'accertamento sintetico solo in presenza dei presupposti legali previsti dalla norma; se vengono meno, per giudicato esterno, due dei tre periodi d'imposta posti a base della ricostruzione induttiva, viene meno un presupposto legale di validità dell'avviso impugnato.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno formatosi su sentenze passate in giudicato relative ad annualità diverse può essere opposto nel giudizio pendente se relativo a presupposti rilevanti della stessa pretesa fiscale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio esperibile per revocare una pronuncia della Cassazione affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

Massime di principio

  • In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto ricorre quando la decisione sia fondata sull'erronea supposizione dell'inesistenza di un documento o di un atto che, invece, risulta dagli atti di causa, purché il dato sia decisivo.
  • Il giudicato esterno formato su decisioni relative ad annualità d'imposta diverse può spiegare efficacia nel giudizio pendente quando incide su un presupposto legale comune della pretesa tributaria, determinandone il venir meno.
  • L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 richiede la sussistenza dei presupposti normativi previsti per l'annualità oggetto di verifica; se la base presuntiva viene travolta da giudicati favorevoli su annualità rilevanti, l'avviso può essere annullato nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Quando la censura di merito relativa alla corretta applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico risulta fondata, il vizio di motivazione può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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