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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32798/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il gravame dell'imputato contro la sentenza del Tribunale che aveva disposto il non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al delitto di tentato furto. Il ricorrente censurava l'esclusione dell'interesse a impugnare sostenendo che la pronuncia di proscioglimento emessa dopo piena istruttoria avrebbe comunque arrecato un pregiudizio concreto (anche sotto il profilo probatorio e civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c.), e che la decisione avrebbe avuto natura di 'cripto condanna'. Inoltre la difesa ha proposto un motivo nuovo: denuncia di nullità assoluta delle notifiche (notifica del decreto di citazione presso il difensore d'ufficio che, secondo la difesa, non aveva un rapporto professionale effettivo con l'imputato e aveva rifiutato le notifiche), deducendo l'illegittimità della notifica e la conseguente nullità processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela, anche se la sentenza era pronunciata dopo dibattimento e aveva accertato fattualità. Ha ritenuto che i motivi principali erano manifestamente infondati e, di conseguenza, ha escluso che potesse formarsi un valido rapporto di impugnazione che consentisse di far valere, ex art. 609 comma 2 c.p.p., la nullità assoluta prospettata nel motivo nuovo. In accoglimento della manifesta infondatezza del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Riferimento alla circostanza aggravante esclusa dal Tribunale; menzionata per contestualizzare l'accertamento di merito svolto in primo grado.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di proscioglimento; la Corte ha valutato che la pronuncia di proscioglimento per mancanza di querela non genera interesse all'impugnazione da parte dell'imputato.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dai motivi del ricorso in relazione alla presunta errata applicazione da parte della Corte territoriale sull'assenza di interesse; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura e confermato l'orientamento che esclude interesse dell'imputato in tali ipotesi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione sollevati dal difensore; la Corte ne ha preso atto nel qualificare le censure ma le ha ritenute manifestamente infondate.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al motivo nuovo (violenze di norme processuali poste a pena di nullità); la Corte ha ritenuto che, data la manifesta infondatezza dei motivi principali, non potesse formarsi valido rapporto di impugnazione per far valere la nullità assoluta dedotta.

  • art. 2, 3, 24, 27, 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa per invocare violazioni di principi costituzionali (giusto processo, diritto di difesa ecc.); la Corte ha ritenuto che le censure costituzionali non fossero idonee a superare il principio secondo cui l'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza di improcedibilità per mancanza di querela.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti del motivo nuovo di impugnazione; il ricorso conteneva un motivo nuovo nei limiti consentiti dall'articolo.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che, poiché il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato, non si è formato un valido rapporto di impugnazione che permettesse di dedurre nullità assolute ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per giustificare la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende, avendo la Corte ravvisato profili di colpa per l'evidente inammissibilità del ricorso.

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa come fondamento della possibile responsabilità civile e del presunto pregiudizio derivante dalla pronuncia penale; la Corte ha ritenuto che il timore di effetti civili non sia sufficiente a riconoscere l'interesse all'impugnazione contro una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in ordine alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione; nel procedimento la requisitoria ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza della querela: tale pronuncia ostativa all'esercizio dell'azione penale esclude in linea generale l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione.
  • La possibilità temuta di conseguenze civili derivanti da una pronuncia penale di proscioglimento per mancanza di querela non costituisce di per sé fondamento sufficiente per riconoscere interesse ad impugnare.
  • Se un ricorso per cassazione è manifestamente infondato, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile far valere, in sede di legittimità, nullità assolute che non siano state tempestivamente e validamente dedotte in precedenza.
  • Le contestazioni relative a nullità di notifiche o ad altre nullità processuali gravi vanno sollevate e valorizzate nel corso del giudizio in modo tempestivo; proporre tali censure in un ricorso manifestamente infondato comporta il rischio di inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La presentazione di ricorsi infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni.

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